Cassazione Penale, Sentenza n. 9245/2025 del 06/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di riesame contro il sequestro preventivo a fini di confisca per sproporzione, relativo alla somma di 16.350,00 euro rinvenuta in casa dell'indagato in occasione di perquisizione per reati di droga (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente ha dedotto che la somma proveniva dalla pensione di reversibilità della moglie deceduta, allegando documentazione (accrediti INPS sul conto, prelievo del 6/08/2020, tipologia e taglio delle banconote, modesta quantità di stupefacente pari a 16,05 grammi). Denuncia di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto (vizio di motivazione) sia in gran parte non deducibile in cassazione e, comunque, che l'ordinanza impugnata fosse motivata in modo coerente, completo e ragionevole. In particolare la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale secondo cui la spiegazione del ricorrente circa l'origine del denaro era inattendibile per il lungo arco temporale tra il prelievo del 6/08/2020 e il rinvenimento nel 2024, per l'assenza di spiegazioni plausibili sul perché la somma fosse custodita intatta in casa e per il contesto probatorio (sequestro di cocaina divisa in involucri). Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Consente la confisca per sproporzione quando beni o denaro sono incompatibili con i redditi leciti dell'indagato e la loro provenienza non è giustificata; applicata al caso per ritenere il denaro provento dell'attività di spaccio.
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti; individuata come fattispecie a cui si riferisce l'indagine e il sequestro del provento illecito.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Prevede il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione; la giurisprudenza di legittimità limita però la deducibilità di un vizio di motivazione in cassazione, salvo vizi radicali che rendano la motivazione del tutto mancante o incomprensibile.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiamata: Sez. U., n. 25932/2008 e Sez. 2, n. 49739/2023)
Principio secondo cui il sindacato della Corte di cassazione su ordinanze di sequestro è limitato: è ammesso solo per violazioni di legge o vizi della motivazione così gravi da privarla dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
Massime di principio
- I ricorsi in cassazione avverso ordinanze di sequestro sono spesso inammissibili se basati solo su censure della motivazione; per ottenere accoglimento occorre dedurre violazioni di legge o vizi motivazionali radicali.
- Per opporsi con successo a sequestri per sproporzione ai sensi dell'art. 240-bis, è essenziale produrre prova chiara, documentata e convincente dell'origine lecita dei beni: flussi bancari, accrediti continui, ricevute, movimentazioni coerenti nel tempo.
- Le spiegazioni sull'origine di somme in contanti devono essere plausibili anche in ordine ai tempi (es. perché una somma prelevata anni prima è rimasta intatta in casa) e corredate da elementi che giustifichino la conservazione in contanti.
- La mera produzione di documenti non basta se il giudice valuta che il racconto complessivo non è credibile nel contesto (quantitativo di droga sequestrato, modalità di custodia, taglio delle banconote, incongruenze temporali).
- In fase di impugnazione, concentrarsi su profili di illegittimità giuridica (violazioni procedurali, mancato rispetto delle garanzie, vizi formali del decreto di sequestro) può essere più efficace che contestare la valutazione di fatto del giudice del merito.
- Attenzione alle conseguenze di un ricorso inammissibile: rischio di condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della inammissibilità, applicazione di ammende o sanzioni economiche.
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