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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5563/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per carenza di gravità indiziaria: contestava la collegabilità del capo di imputazione a fatti di usura relativi ad altro coindagato; allegava contrastività e inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Scalese Sergio); sosteneva l'irrilevanza della documentazione sequestrata rispetto alla sua posizione (assenza del suo nome nelle agende e mancanza di biglietti/riconoscimenti a suo nome) e richiamava l'annullamento dell'ordinanza cautelare per alcuni coindagati come elemento favorevole alla sua posizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze costituissero in sostanza una rilettura di merito della valutazione indiziaria compiuta dai giudici del riesame, cosa non consentita in sede di legittimità, che è chiamata solo a verificare la razionalità e la congruenza della motivazione. I giudici di merito avevano ritenuto le dichiarazioni della persona offesa lineari e corroborate da riscontri (annotazioni nelle agende con il nome dell'indagato e somme indicate) e avevano formato una solida piattaforma indiziaria per l'estorsione aggravata. La Corte ha quindi confermato l'adeguatezza della motivazione, dichiarando inammissibile il ricorso; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e ha disposto l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis codice penale

    Norma che disciplina l'aggravante connessa all'attività di associazione di tipo mafioso; la condotta contestata (estorsione aggravata) è inquadrata alla luce di tale aggravante, rilevando il contesto indranghetista del soggetto.

  • art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato come riferimento procedurale nella formulazione delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale; non incide direttamente sul merito delle censure.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso in Cassazione, tra cui la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, qui quantificato in euro 3.000.

  • art. 94 disposizioni di attuazione c.p.p.

    comma 1-ter e comma 1-bis

    Stabilisce l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà, affinché il direttore provveda agli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso, Rv. 250900)

    Principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato a confutare puntualmente ogni deduzione difensiva: è sufficiente che la motivazione mostri, in termini logici, che i fatti decisivi sono stati considerati e che le deduzioni difensive incompatibili siano implicitamente superate.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione di merito sugli elementi di fatto: controlla solo la razionalità, la coerenza e l'assenza di evidenti illogicità nella motivazione del giudice di merito.
  • Per ottenere l'annullamento di una misura cautelare in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di motivazione macroscopico, contraddizioni interne o l'applicazione erronea del diritto, non una semplice lettura alternativa dei fatti.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute lineari e corroborate da riscontri documentali anche indiretti (es. annotazioni in agende con nomi e somme), possono costituire base sufficiente per la gravità indiziaria richiesta per la custodia cautelare.
  • La circostanza che l'ordinanza sia stata annullata per altri coindagati non inficia automaticamente il quadro indiziario a carico di un singolo imputato: occorre dimostrare perché le ragioni dell'annullamento si estenderebbero anche alla sua posizione.
  • In sede difensiva è più efficace proporre censure fondate su concrete incongruenze logiche o prove documentali che dimostrino l'inesistenza o l'irrilevanza degli elementi a carico, piuttosto che sollevare generiche obiezioni sulla valutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta anche conseguenze patrimoniali (spese processuali e somma alla Cassa delle Ammende) che il difensore deve considerare nel decidere strategie di impugnazione.

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