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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35944/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione respinta dal Giudice di pace e poi da un appello dichiarato inammissibile dal Tribunale di Avellino. I ricorrenti avevano impugnato una decisione di primo grado che aveva valorizzato l'uso di un veicolo semirimorchio non immatricolato e abilitato a uso proprio. In cassazione deducono due motivi strettamente connessi: con il primo denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello non fosse generico, che fossero stati individuati correttamente i capi della sentenza impugnata e che fosse legittima la riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado; con il secondo lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 46 l. n. 298/1974 e dell'art. 88 c.d.s., oltre che della giurisprudenza di legittimità richiamata, assumendo che tali norme e la sentenza citata avrebbero reso specifici i motivi di appello. La tesi dei ricorrenti era quindi che il Tribunale avesse errato nel ritenere l'atto di appello privo della necessaria specificità.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che, anche a voler considerare individuato il capo della sentenza di primo grado investito dall'impugnazione, nell'atto di appello mancavano comunque argomentazioni specifiche e contrarie rispetto alla ratio decidendi del primo giudice. Il Tribunale aveva correttamente rilevato che l'appellante si era limitato a contestazioni non pertinenti alla reale base decisionale, senza confrontarsi con il nucleo argomentativo della sentenza di pace, centrato sull'idoneità del veicolo utilizzato per il trasporto. Di conseguenza, è stata confermata la declaratoria di inammissibilità dell'appello. La Corte ha quindi rigettato il ricorso. Quanto alle spese, non ha pronunciato alcuna statuizione, poiché la Prefettura non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, a carico dei ricorrenti, di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'atto di appello deve individuare i capi della sentenza impugnata e formulare ragioni di dissenso specifiche rispetto alla ratio decidendi del primo giudice; la mera riproposizione dei motivi di primo grado non è sufficiente.

  • art. 46 l. n. 298/1974

    La norma è invocata dai ricorrenti come disciplina rilevante della fattispecie di trasporto, ma la Corte non ne ricava un principio decisivo diverso da quello processuale sulla specificità dell'appello.

  • art. 88 c.d.s.

    È richiamato dai ricorrenti come disposizione applicabile alla controversia sul trasporto e sull'idoneità del veicolo, ma la Corte ritiene comunque non specificamente attaccata la motivazione del primo giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato solo per il parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non basta una generica riproposizione delle difese di primo grado: l'impugnante deve confrontarsi in modo puntuale con le rationes decidendi della sentenza gravata e spiegare perché esse sarebbero errate.
  • La specificità dei motivi di appello richiede sia l'individuazione del capo della decisione impugnato sia l'enunciazione, in termini qualitativi, delle ragioni di dissenso idonee a determinare la modifica della decisione.
  • Se l'appello non attinge il nucleo argomentativo posto a base della decisione di primo grado, il giudice di appello può dichiararlo inammissibile per difetto di specificità.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura alla declaratoria di inammissibilità dell'appello è infondata quando il ricorso non dimostri un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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