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Sentenza

Sentenza del 17/05/2024 n. 13758 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di ritenute indebitamente versate, già riconosciuto con sentenza della CTR dell’Abruzzo n. 715/04/2015, che aveva condannato l’Amministrazione a pagare € 1.250.153,65, oltre agli interessi legali dal 23 maggio 1996. Dopo la messa in mora notificata il 6 marzo 2019, l’Agenzia rimborsò il capitale e € 904.798,70 di interessi; la banca contestò il mancato pagamento di ulteriori € 34.645,85, relativi agli interessi ultradecennali maturati dal 1° gennaio 2008 al 29 gennaio 2009 ai sensi dell’art. 1, comma 139, della legge n. 244/2007. L’Agenzia dedusse: contraddittorietà della motivazione della CTR; necessità di ricorrere al giudizio di ottemperanza per chiarire e attuare il giudicato; e inammissibilità di un autonomo giudizio tributario, non essendovi una nuova istanza di rimborso né un diniego impugnabile. Il quarto motivo riguardava l’applicazione della disciplina degli interessi ultradecennali.

La decisione

La Cassazione ha accolto i primi tre motivi e dichiarato assorbito il quarto. Ha stabilito che gli interessi maturati prima della sentenza definitiva erano deducibili nel giudizio che ha formato il giudicato e non potevano essere richiesti con un nuovo giudizio autonomo: il giudicato sul rimborso copre il dedotto e il deducibile. La messa in mora e il successivo sollecito non costituivano una nuova istanza di rimborso idonea a generare un diniego impugnabile. Se la banca riteneva che gli interessi fossero compresi nella condanna, doveva chiedere al giudice tributario l’ottemperanza, competente a precisare e rendere effettivo il comando anche quando l’importo non sia puntualmente quantificato. La Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR, poiché il giudizio di merito non poteva essere proseguito. Ha condannato la banca a pagare all’Agenzia € 4.100,00 per compensi del giudizio di legittimità, oltre alle spese prenotate a debito; ha compensato le spese di merito.

Norme richiamate

  • Art. 70 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall'esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l'effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l'esecuzione.

    L’ottemperanza è il rimedio per attuare il giudicato tributario e chiarirne la portata concreta, anche quando la sentenza non quantifica esattamente il credito. Non è necessario che il comando abbia la precisione richiesta per l’esecuzione civile.

  • Art. 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Gli interessi ultradecennali di cui all'art. 1, co. 139, l. n. 244/2007, dovuti limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore (1 gennaio 2008) e l'abrogazione (29 gennaio 2009) di tale norma, ove siano maturati, e perciò deducibili, nel corso del giudizio che abbia condotto al giudicato di condanna dell'Amministrazione al rimborso domandato senza riserve dal contribuente, non possono essere oggetto ammissibile di un successivo ed ulteriore autonomo giudizio.

    Gli interessi previsti dalla norma, se già maturati e deducibili prima della formazione del giudicato sul rimborso, devono essere fatti valere nel giudizio originario. Non possono essere azionati successivamente in un nuovo giudizio autonomo, ferma la possibilità di chiedere l’ottemperanza se si sostiene che siano già inclusi nel comando definitivo.

  • Art. 382, comma 3, ultimo periodo, del codice di procedura civile

    Ognuna di tali considerazioni rende pertanto inammissibile il giudizio di merito che ha generato la sentenza qui impugnata, che va quindi cassata senza rinvio, ai sensi dell'art.382, co.3, ultimo periodo, cod. proc. civ.

    Quando il giudizio non poteva essere proseguito perché la pretesa era coperta dal giudicato e doveva eventualmente essere fatta valere in ottemperanza, la Cassazione cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel chiedere un rimborso, il contribuente deve far valere nello stesso giudizio tutte le componenti già maturate e deducibili, inclusi gli interessi accessori. In mancanza di una riserva espressa e ammissibile, il giudicato può precludere successive domande relative alla medesima pretesa.
  • Se dopo una sentenza definitiva sorge una controversia sul fatto che una somma accessoria sia compresa nella condanna o sul suo esatto ammontare, il rimedio appropriato è il giudizio di ottemperanza, non un nuovo ricorso di merito fondato su un presunto diniego di rimborso.
  • La messa in mora o il sollecito rivolto all’Amministrazione per ottenere l’adempimento del giudicato non costituiscono, di per sé, una nuova istanza di rimborso né generano un silenzio-rifiuto impugnabile.
  • Il giudice dell’ottemperanza può interpretare e precisare la portata precettiva della sentenza e adottare le misure necessarie a renderla effettiva, anche se il titolo non determina puntualmente l’importo dovuto; non può però oltrepassare i limiti dell’oggetto definito dal giudicato.

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