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Sentenza

Sentenza del 17/05/2024 n. 13807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro per la cessione, avvenuta il 19 giugno 2014, di un contratto di leasing immobiliare originariamente stipulato il 24 gennaio 2005. La società di leasing, pur non essendo parte sostanziale della cessione, aveva registrato volontariamente l’atto dopo che era scaduto il termine per la registrazione da parte di cedente e cessionaria, versando 200 euro a titolo di imposta fissa. L’Agenzia delle entrate le aveva richiesto l’imposta proporzionale. Con un unico motivo, l’Agenzia ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 10 e 57 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che chi richiede volontariamente la registrazione deve pagare la relativa imposta. La società ha eccepito l’inammissibilità o il rigetto del ricorso, deducendo di essere stata soltanto parte formale, l’assenza di capacità contributiva e l’applicabilità della sola imposta fissa; ha inoltre riproposto le eccezioni di nullità dell’avviso e di inammissibilità dell’appello, rimaste assorbite nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione disposto in primo grado. Ha stabilito che chi registra volontariamente un atto è tenuto a pagare la relativa imposta, fissa o proporzionale secondo la natura dell’atto, anche se non è parte sostanziale del rapporto. La questione della misura proporzionale non era stata contestata in cassazione: era contestato soltanto l’obbligo di pagare. Le eccezioni riproposte dalla società, comprese quelle sulla nullità dell’avviso e sull’inammissibilità dell’appello, saranno esaminate in sede di rinvio. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 8 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma ha, quale primo effetto, quello di estendere la platea dei soggetti che possono chiedere la registrazione di un atto, oltre a quelli previsti dall' art. 10 , D.P.R. 131 del 1986 . Il secondo effetto è quello di estendere, logicamente, al registrante volontario l'obbligo di pagare l'imposta (in aggiunta ai soggetti indicati nell'art. art. 57 , D.P.R. 131 del 1986 ).

    La facoltà riconosciuta a chiunque abbia interesse di chiedere la registrazione comporta anche l’obbligo di pagare la relativa imposta. Tale obbligo riguarda il registrante volontario anche quando questi non sia parte sostanziale del rapporto.

  • Art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma ha, quale primo effetto, quello di estendere la platea dei soggetti che possono chiedere la registrazione di un atto, oltre a quelli previsti dall' art. 10 , D.P.R. 131 del 1986 .

    La disciplina dei soggetti tenuti o abilitati alla registrazione va letta insieme all’art. 8: quest’ultimo consente anche a soggetti ulteriori di registrare l’atto e li assoggetta al pagamento dell’imposta relativa.

  • Art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L'art. 57, infatti, deve essere letto n relazione all' art. 8 , D.P.R. 131 del 1986 e, quindi, non trova applicazione la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto non obbligati i soggetti estranei al rapporto sostanziale che non hanno capacità contributiva in relazione alla loro estraneità al rapporto.

    Le regole sulla responsabilità per l’imposta di registro dell’art. 57 devono essere coordinate con l’art. 8. L’estraneità sostanziale al rapporto non esclude l’obbligo del soggetto che abbia scelto volontariamente di registrare l’atto.

Massime di principio

  • Chiunque abbia interesse può registrare volontariamente un atto; esercitando questa facoltà, assume l’obbligo di pagare l’imposta dovuta per quell’atto.
  • L’obbligo del registrante volontario non dipende dall’essere parte sostanziale del rapporto né, in questo caso, viene meno per la dedotta assenza di capacità contributiva collegata all’estraneità al rapporto.
  • La misura dell’imposta dovuta è determinata dal tipo di atto registrato: può essere fissa o proporzionale. La pronuncia afferma l’obbligo di pagamento, ma non decide autonomamente la correttezza del calcolo proporzionale, che non era stata contestata con il motivo di ricorso.
  • Le eccezioni rimaste assorbite nei precedenti gradi possono essere esaminate dal giudice di rinvio quando la sentenza sia cassata e la causa venga rimessa per una nuova decisione.

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