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Sentenza

Sentenza del 17/05/2024 n. 13754 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava gli accertamenti ICI e la rendita attribuita alle aree demaniali date in concessione alla società. L’Agenzia contestava che il ricorso originario fosse ammissibile contro il classamento e che la rendita dovesse essere notificata alla concessionaria; il Comune sosteneva, tra l’altro, che l’imposta fosse dovuta anche per le aree scoperte e che la rendita Docfa proposta dalla proprietaria fosse sufficiente. La società aveva inoltre contestato la mancata notificazione della rendita, le spese compensate in appello e, in via condizionata, vari vizi degli avvisi (sottoscrizione, motivazione, allegati e decorrenza della rendita). La società ha chiesto la definizione agevolata della lite con il Comune ai sensi del d.l. 119/2018.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti. Per il rapporto con il Comune (RG 5208/2017), la Corte ha dichiarato estinto il giudizio per definizione agevolata; le spese del processo estinto restano a carico di chi le aveva anticipate. Per il rapporto con l’Agenzia (RG 5274/2017), ha respinto il ricorso principale: ha stabilito che la rendita doveva essere notificata alla società, concessionaria e intestataria catastale, che non aveva partecipato alla procedura Docfa. La rendita non notificata non poteva fondare l’accertamento nei suoi confronti. I motivi incidentali condizionati della società sono rimasti assorbiti; il suo ricorso incidentale non condizionato sulle spese è stato respinto, perché la compensazione disposta in appello era motivata dalla complessità normativa e dai contrasti giurisprudenziali. Nel giudizio contro l’Agenzia, le spese sono compensate per un quarto e per la parte restante poste a carico dell’Agenzia: euro 3.000,00, già ridotti, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della società per il ricorso incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.c.

    I ricorsi del Comune di Genova e dell'Agenzia delle entrate, tutti proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ( art. 335 cod. proc.civ.).

    Le impugnazioni autonome contro la stessa sentenza sono riunite per essere decise congiuntamente.

  • Art. 371 c.p.c.

    l'impugnazione autonoma che, dopo la notifica del primo ricorso per cassazione, sia stata proposta sotto forma di ricorso principale si converte in ricorso incidentale, ed è ammissibile purché sia stata proposta nel rispetto del termine stabilito per il ricorso incidentale dall' art. 371 cod.proc.civ. e sia disposta la riunione dei ricorsi

    Il ricorso successivo contro la medesima decisione assume natura incidentale e resta ammissibile se tempestivo secondo il termine previsto per l’impugnazione incidentale e se i ricorsi vengono riuniti.

  • Art. 6, commi 8, 9, 10 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

    Alla luce di detta documentazione, non residuano ragioni per non realizzare immediatamente la ratio legislativa che nella specie è quella di pervenire all'estinzione del processo pendente tra il Comune e la contribuente.

    La definizione agevolata, una volta documentata e adempiuti i versamenti dovuti, determina l’estinzione del giudizio relativo alla lite definibile; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.

  • Art. 74, comma 1, legge n. 342/2000

    L' art. 74 , comma 1, della legge n. 342/00 prevede che "a decorrere dal 10 gennaio 2000 gli atti, comunque, attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell'ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. (...)".

    L’attribuzione o la modifica della rendita catastale produce effetti solo dopo la notificazione agli intestatari catastali. L’obbligo vale anche per il concessionario che sia soggetto passivo ICI e risulti intestatario, benché estraneo alla procedura Docfa.

  • Art. 6, comma 1, legge n. 212/2000

    sussiste dunque in capo all'Amministrazione finanziaria l'obbligo di notifica dell'attribuzione o modifica di rendita a chi, come nella fattispecie il concessionario dell'area demaniale marittima, sia soggetto passivo dell'imposta ICI e figuri tra gli intestatari catastali

    Gli obblighi di informazione dell’amministrazione impongono di comunicare la rendita al concessionario intestatario catastale e soggetto passivo, affinché possa conoscere il valore utilizzato per la pretesa tributaria.

  • Art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis

    Nel caso in esame, i giudici di appello hanno motivato la compensazione sia per la complessità della normativa applicabile sia per i contrasti della giurisprudenza di merito sulla questione, conformandosi, dunque, ai principi di legittimità sull'applicazione dell' art. 92 cod. proc.civ. cit.

    In assenza di reciproca soccombenza, la compensazione delle spese può fondarsi su gravi ed eccezionali ragioni, tra cui l’obiettiva incertezza derivante dalla complessità normativa e dai contrasti giurisprudenziali, purché siano indicate in modo puntuale.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato nei confronti dell’amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito; ha invece dato atto dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una rendita catastale viene utilizzata per accertare l’ICI nei confronti di un concessionario, l’amministrazione deve notificargli l’attribuzione o la modifica se il concessionario è intestatario catastale e soggetto passivo, anche se la procedura Docfa è stata presentata da un altro soggetto.
  • La rendita proposta con Docfa può presumersi conosciuta dal soggetto che l’ha presentata; tale presunzione non si estende a un diverso contribuente contro il quale il Comune agisce. In quest’ultimo caso la preventiva notificazione della rendita è necessaria.
  • La definizione agevolata di una lite relativa a un accertamento tributario non estingue automaticamente una controversia distinta che riguarda il classamento o i criteri di attribuzione della rendita: la lite catastale, non avendo direttamente a oggetto una pretesa fiscale, non è definibile in base alla disciplina richiamata.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata da complessità normativa e contrasti giurisprudenziali, ma il giudice deve esporre concretamente tali ragioni; la Cassazione non rivaluta nel merito la loro gravità o eccezionalità quando la motivazione è adeguata.
  • Un ricorso autonomo presentato dopo il primo ricorso per cassazione contro la stessa sentenza può convertirsi in ricorso incidentale, purché rispetti i termini propri e i ricorsi siano riuniti.

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