Sentenza del 17/05/2024 n. 13868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro. Con il primo motivo hanno denunciato falsa applicazione degli artt. 22 e 28 del D.P.R. 131/1986: sostenevano che l’accordo quadro del 24 novembre 2009, enunciato nel processo e non registrato, era stato dichiarato nullo dal Tribunale di Verbania e che le relative prestazioni erano già state integralmente eseguite, sicché non vi sarebbe stata materia imponibile. Con il secondo motivo, riferito soltanto al Fallimento D.D. s.r.l. e a C.C. Wind Srl, hanno denunciato omessa pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva, sostenendo di essere estranei al rapporto sostanziale oggetto dell’accordo enunciato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dalla CTR, non consentita in cassazione. Ha inoltre precisato che la nullità o annullabilità dell’atto imponibile non esclude l’obbligo di registrazione e pagamento dell’imposta, potendo eventualmente fondare una richiesta di rimborso solo alle condizioni previste dalla legge. Ha accolto il secondo motivo per il Fallimento D.D. s.r.l. e C.C. Wind Srl: la CTR non aveva esaminato la specifica questione della loro estraneità al rapporto sostanziale e non era configurabile un rigetto implicito. La sentenza è stata cassata limitatamente a tali ricorrenti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. A.A. Investimenti Srl e B.B. EnergyItalia Srl in liquidazione sono state condannate a pagare all’Agenzia delle entrate 4.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 22, terzo comma, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sentenza impugnata evidenzia che la sentenza del Tribunale di Verbania " nel determinare la nullità dell'accordo stipulato tra le parti interessate - non registrato - non ha esaurito gli effetti del medesimo, rilevando le operazioni intercorse come una forma elusiva volta ad occultare la capacità contributiva (...) si erano venute a creare situazioni creditorie e debitorie che si venivano a risolvere con la decisione del Tribunale e non si potevano ritenere già eseguite (...) la fattispecie individuata corrisponde quindi a quanto previsto dall' art. 22 , terzo comma, D.P.R. 131 del 1986 ".
Nel caso concreto, l’enunciazione nel processo dell’accordo non registrato è stata ritenuta tassabile perché la nullità dichiarata dal giudice civile non aveva esaurito gli effetti dell’accordo: permanevano situazioni creditorie e debitorie che non potevano considerarsi già eseguite.
Art. 38, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Inoltre, deve aggiungersi, in diritto, che ai sensi dell' art. 38 , D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la nullità o l'annullabilità dell'atto imponibile non incidono sull'obbligo di chiederne la registrazione e di pagare l'imposta di registro, ma determina solo il presupposto per la richiesta del rimborso del pagamento. Tale rimborso risulta subordinato a due condizioni ulteriori: 1- non imputabilità alle parti del vizio che ha determinato l'invalidità; 2- insussistenza della possibilità di ratifica, convalida o conferma dell'atto
La nullità o annullabilità dell’atto non elimina l’obbligo di registrarlo e pagare l’imposta. Il rimborso può essere richiesto soltanto se il vizio non è imputabile alle parti e l’atto non può essere ratificato, convalidato o confermato.
Art. 57, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale prevista dall' art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , nell'ipotesi di processo con pluralità di parti, ove si tratti di litisconsorzio facoltativo, non grava anche sui soggetti estranei al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, assumendo rilevanza, quale indice di capacità contributiva, detto rapporto e non la sentenza in quanto tale.
In un processo con pluralità di parti e litisconsorzio facoltativo, l’obbligazione solidale per l’imposta di registro non si estende a chi è estraneo al rapporto sostanziale dedotto; la sola partecipazione al giudizio o la sentenza non basta a fondare l’obbligo.
Sulla questione proposta dai due ricorrenti la Commissione tributaria non si è pronunciata e trattandosi di questione di merito (presupposto dell'imposta) si configura il vizio denunciato di omessa pronuncia ex art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il giudice deve pronunciarsi sulla specifica questione di merito sottopostagli. L’omesso esame della contestazione sulla titolarità del rapporto sostanziale e sul presupposto dell’imposta integra omessa pronuncia.
Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Sulla questione proposta dai due ricorrenti la Commissione tributaria non si è pronunciata e trattandosi di questione di merito (presupposto dell'imposta) si configura il vizio denunciato di omessa pronuncia ex art. 112 e 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
L’omessa pronuncia su una questione di merito ritualmente proposta è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e comporta la cassazione della decisione sul punto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere usato per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una rivalutazione delle prove: una censura formulata come violazione di legge è inammissibile o infondata se mira sostanzialmente a rimettere in discussione l’accertamento del giudice di merito.
- La nullità o annullabilità di un atto soggetto a registrazione non esclude automaticamente l’obbligo di registrazione e pagamento dell’imposta; l’eventuale rimborso è subordinato alle condizioni previste dall’art. 38 del D.P.R. 131/1986.
- Nel litisconsorzio facoltativo, la responsabilità solidale per l’imposta di registro non si estende a chi è estraneo al rapporto sostanziale oggetto del processo: occorre verificare la posizione concreta della parte, non la sua mera partecipazione al giudizio.
- La titolarità della posizione sostanziale dedotta, distinta dalla legittimazione processuale, riguarda il merito e il presupposto dell’imposta; il giudice deve esaminare una contestazione specifica sul punto.
- Non si può presumere un rigetto implicito di una questione solo perché la sentenza contiene considerazioni generali riferibili a tutte le parti: l’assorbimento o il rigetto implicito devono risultare dai presupposti fattuali e giuridici indicati dal giudice.
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