Sentenza del 17/05/2024 n. 13741 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasce dall’avviso di liquidazione n. 2014/ORA00001, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva richiesto 70.000 euro per maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre a 78.000 euro di sanzioni. La contribuente aveva conferito immobili a una società, il cui valore era stato dichiarato al netto della parte residua di un mutuo ipotecario di 700.000 euro, accollata dalla società. L’Agenzia riteneva che il mutuo, contratto per esigenze di liquidità e non per acquistare, migliorare o ristrutturare gli immobili, non fosse inerente ai beni conferiti e che quindi non potesse ridurne il valore imponibile. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione tributaria provinciale di Brescia, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva accolto l’appello dei contribuenti. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 20 e 21 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 1273 c.c., sostenendo che aveva riqualificato l’atto in base ai suoi effetti giuridici e non per ragioni antielusive o fraudolente; dall’altro, nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla questione se il mutuo accollato fosse deducibile dal valore del bene anche senza inerenza. La Corte non ha deciso nel merito tali censure, poiché i contribuenti hanno documentato l’adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti e il pagamento dell’importo dovuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio, rilevando che i contribuenti avevano presentato la domanda di definizione agevolata e pagato in unica soluzione l’importo dovuto; l’Agenzia non aveva presentato istanza di trattazione entro il termine previsto né risultava notificato un diniego della definizione. I motivi di ricorso dell’Agenzia non sono stati quindi esaminati e non vi è stata una decisione di merito sulla deducibilità del mutuo o sulla legittimità della riqualificazione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è dovuto un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.
La definizione agevolata, perfezionata con domanda e pagamento degli importi dovuti o della prima rata, comporta l’estinzione del processo se non viene presentata nei termini l’istanza di trattazione e non risulta notificato un diniego. La Corte ha applicato questa disciplina sulla base della documentazione prodotta.
Art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
Le spese del giudizio estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
In caso di estinzione del giudizio tributario, ciascuna parte sopporta le spese che ha anticipato, senza una condanna alle spese a favore dell’altra.
Non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, venendo in considerazione causa estintiva del giudizio correlata all'iniziativa di parte controricorrente, nei riguardi della ricorrente rilevando, peraltro, l'istituto della prenotazione a debito.
L’estinzione dovuta alla definizione agevolata su iniziativa della parte controricorrente non determina, nel caso concreto, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se una lite tributaria viene definita in via agevolata secondo una disciplina che richiede domanda e pagamento, occorre verificare che entrambi gli adempimenti siano documentati e che l’Amministrazione non abbia notificato un diniego nei termini.
- Quando la legge prevede l’estinzione in assenza di istanza di trattazione entro un termine stabilito, la mancata iniziativa processuale della parte interessata, insieme al perfezionamento della definizione, consente al giudice di dichiarare estinto il giudizio senza decidere i motivi di merito.
- La dichiarazione di estinzione per definizione agevolata non equivale a una pronuncia che conferma o annulla l’atto impositivo: le questioni sostanziali rimaste controverse non vengono risolte nel merito.
- Nel caso disciplinato dall’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
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