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Sentenza

Sentenza del 17/05/2024 n. 13779 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la data dalla quale decorreva il termine per registrare in Italia un atto pubblico formato all’estero e, di conseguenza, le aliquote applicabili e la responsabilità del notaio per il ritardo. L’atto lussemburghese di scioglimento e liquidazione di una società, con assegnazione di immobili italiani al socio unico, era datato 31 dicembre 2013; il socio lo depositò presso il notaio A.A. il 14 marzo 2014, e il deposito fu registrato l’8 aprile 2014. L’Agenzia riteneva che l’atto estero dovesse essere registrato entro sessanta giorni dalla sua formazione, entro il 1° marzo 2014, applicando quindi la disciplina fiscale previgente e irrogando sanzioni. Il notaio contestava, tra l’altro, che il deposito fosse necessario per poter utilizzare l’atto in Italia e che gli si potesse imputare un’omissione prima di averne avuto conoscenza. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbente rispetto agli altri: il deposito non perfeziona l’atto estero, ma ne consente l’utilizzo in Italia e il controllo di conformità; ai fini fiscali, il termine per la registrazione decorre dal deposito presso il notaio italiano. Non essendo provato che il notaio conoscesse l’atto prima del 14 marzo 2014, non gli è imputabile il mancato adempimento entro il termine indicato dall’Agenzia. La Corte ha inoltre chiarito che si applica la tariffa vigente dal 1° gennaio 2014, poiché il deposito da registrare fu formato il 14 marzo 2014.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso di A.A., cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia e deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente e annullando l’avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni. Il primo motivo è stato accolto e ha assorbito gli altri; la Corte ha comunque precisato che si applicava la tariffa in vigore dal 1° gennaio 2014 e che non potevano essere addebitate al notaio le sanzioni per un atto di cui non aveva conoscenza prima del deposito. L’Agenzia delle entrate è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità: 7.500 euro per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Le spese dei giudizi di merito sono state interamente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 106, primo comma, n. 4, legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile)

    Il deposito presso un notaio o presso l'archivio notarile distrettuale dell'atto "prima di farne uso nello Stato" - prescritto dall'art. 106, comma 1, n. 4, L. n. 89 del 1913 (legge notarile) - non è elemento perfezionativo dell'atto stesso, la cui esistenza prescinde dal deposito, ma ha lo scopo di consentire il controllo sulla sua conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 28 legge notarile.

    Il deposito dell’atto pubblico estero presso un notaio italiano non ne determina l’esistenza o la validità, ma è necessario prima di utilizzarlo in Italia e consente il controllo della sua conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

  • Art. 28, legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile)

    Con il deposito si controlla (da parte del Notaio ricevente) la conformità dell'atto ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano, ai sensi dell'art. 28, legge notarile, ma il deposito non costituisce elemento di validità dell'atto.

    La funzione del controllo notarile previsto dalla legge notarile è verificare la conformità dell’atto estero ai principi fondamentali dell’ordinamento; il controllo non trasforma il deposito in requisito di validità dell’atto.

  • Art. 5, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

    La sanzione tributaria richiede una condotta consapevole e almeno negligente, oltre alla mera volontarietà materiale. Nel caso concreto il notaio non poteva essere rimproverato per non aver registrato, prima del deposito, un atto estero che non risultava avesse conosciuto.

  • Art. 3, legge 24 novembre 1981, n. 689

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 5 D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 L. n. 689 del 1981, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente.

    La decisione richiama il principio generale di colpevolezza nelle sanzioni amministrative: la responsabilità non deriva dalla sola materialità volontaria della condotta, ma presuppone che essa sia rimproverabile almeno per negligenza.

  • Disciplina tariffaria dell’imposta di registro in vigore dal 1° gennaio 2014

    La tariffa applicabile è quella vigente quando viene formato e registrato il deposito dell’atto estero presso il notaio italiano. Poiché il deposito fu formato il 14 marzo 2014, la Corte ha escluso l’applicazione delle aliquote previgenti invocate dall’Agenzia.

Massime di principio

  • Per un atto pubblico formato all’estero e destinato a essere utilizzato in Italia, il deposito presso un notaio italiano non ne perfeziona l’esistenza o la validità, ma è il passaggio che consente di utilizzarlo in Italia e di sottoporlo al controllo di conformità.
  • Ai fini della registrazione fiscale del deposito di un atto estero, il termine decorre dal deposito presso il notaio italiano, non dalla data di formazione dell’atto all’estero.
  • Non è legittimo imputare al notaio il ritardo nella registrazione di un atto estero prima che risulti che ne abbia avuto conoscenza o che gli sia stato depositato.
  • L’irrogazione di una sanzione tributaria richiede una condotta consapevole e almeno negligente; in assenza di conoscenza dell’atto e della possibilità concreta di adempiere, manca il presupposto per rimproverare l’omissione al notaio.
  • Quando il deposito soggetto a registrazione è formato dopo una modifica tariffaria, si applica la disciplina vigente alla data del deposito, non quella in vigore alla data in cui l’atto estero fu originariamente stipulato.

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