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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07653/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dal recesso esercitato da una socia accomandataria in occasione della trasformazione della società da società in accomandita semplice a società a responsabilità limitata. La socia sosteneva di non aver approvato il nuovo statuto contenente una clausola compromissoria e di non essere comunque vincolata ad essa, anche perché il recesso era stato tempestivamente comunicato. In un giudizio arbitrale promosso nei suoi confronti per l’accertamento di responsabilità sociale quale precedente amministratore, aveva eccepito il difetto di competenza/giurisdizione del collegio arbitrale. Dopo il rigetto di tale eccezione in sede arbitrale, aveva adito il Tribunale di Salerno, che aveva dichiarato la propria incompetenza per materia a favore della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Con il ricorso per cassazione la socia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 9 c.p.c. e dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, sostenendo che la lite non riguardasse una materia devoluta al tribunale delle imprese ma la sola impugnazione/contestazione della competenza del collegio arbitrale, nell’ambito di un arbitrato irrituale; 2) violazione di legge, omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, assumendo che, nonostante la trasformazione in s.r.l., la controversia dovesse rimanere devoluta alla sezione ordinaria perché la lite atteneva alla posizione di ex socia di società personale e alla inopponibilità del nuovo assetto statutario.

La decisione

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che la controversia, pur formalmente collegata a una questione di opponibilità di una clausola compromissoria e al recesso del socio, ha come oggetto sostanziale una vicenda societaria relativa a una società ormai trasformata in s.r.l.; pertanto rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003. La Corte ha richiamato il criterio del petitum sostanziale e della causa petendi, valorizzando il nesso diretto con il rapporto societario e con le partecipazioni sociali. Ha quindi rigettato il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in materia di impresa, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge. Le spese sono state rinviate al giudice di merito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente per contestare la competenza, ma la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo invece centrale la disciplina speciale sulla competenza del tribunale delle imprese.

  • art. 3 d.lgs. n. 168/2003

    compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario

    la competenza della sezione specializzata si determina in base all’oggetto sostanziale della controversia e comprende le liti connesso ai rapporti societari, anche quando coinvolgano la posizione dell’ex socio e l’opponibilità di clausole statutarie.

  • art. 2500 c.c.

    richiamato per il c.d. effetto stabilizzante della pubblicità della trasformazione societaria, che rende la società definitivamente assunta la veste di società di capitali.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola qualificazione formale della domanda.
  • Rientrano nella competenza del tribunale delle imprese le controversie che abbiano un legame diretto con rapporti societari e partecipazioni sociali, anche quando riguardino la posizione dell’ex socio e vicende che incidono sulla vita della società.
  • La questione dell’opponibilità di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società trasformata va valutata come vicenda societaria quando la pretesa dipende dalla trasformazione, dal recesso del socio e dalla nuova veste della società.
  • Il recesso del socio in connessione con una trasformazione societaria non esclude di per sé la competenza specializzata se la lite conserva come oggetto sostanziale un rapporto societario.
  • Ai fini della competenza, è irrilevante che la controversia sia prospettata come impugnazione di un lodo o contestazione del procedimento arbitrale, ove il nucleo sostanziale della lite resti societario.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriPatti parasocialiCompetenza
RamiSocietarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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