Cassazione Penale, Sentenza n. 20238/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (provvista dalla convalida del fermo e successivamente rinnovata dal GIP/Tribunale competente) per reati connessi al traffico internazionale di cocaina (art. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Le censure principali: incompetenza per territorio/efficacia della convalida del fermo; inefficacia della misura per mancato deposito della ripresa audiovisiva agli atti; insufficienza dei gravi indizi per la sussistenza del reato associativo (art. 74) e del concorso di persone (art. 110 c.p.); mancanza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla possibilità di misure meno afflittive; eccezione di incompetenza della DDA di Palermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e respinto le censure. Ha ritenuto infondate o aspecifiche le deduzioni difensive, ribadendo principi giurisprudenziali consolidati: la convalida del fermo da parte del giudice del luogo di esecuzione ha efficacia provvisoria e non rende automaticamente competente il medesimo giudice per l'applicazione definitiva della cautela; non sussiste "invalidità derivata" del provvedimento cautelare applicativo per eventuali vizi della precedente convalida; il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere tutti i supporti (es. video) se gli esiti sono adeguatamente descritti nella relazione di polizia giudiziaria; il Tribunale del riesame ha fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari (anche in relazione alla presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.). Condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Aggravante menzionata nell'imputazione iniziale; la sua esclusione parziale da parte del Tribunale del riesame è stata confermata nei limiti indicati.
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che vi fossero gravi indizi relativi al trasporto e rilascio in mare di ingente quantitativo di cocaina.
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi per il reato associativo.
Regola l'efficacia provvisoria delle misure disposte in sede di convalida: confermata l'autonomia tra atto di convalida e provvedimento cautelare definitivo.
art. 390, comma 1, cod. proc. pen.
Individua il giudice competente per la convalida del fermo/arresto (legato al luogo dell'esecuzione); la sentenza ribadisce che quella competenza è funzionale e non estende automaticamente la competenza cautelare.
art. 395, comma 5, cod. proc. pen.
Rilevato nei motivi di ricorso relativi alla competenza: la Corte ha ritenuto tali censure inammissibili/infondati nel contesto del ricorso.
art. 391, commi 5 e 6, cod. proc. pen.
Disposizioni sulla misura adottata dal giudice della convalida: la Corte ricorda che la misura adottata in sede di convalida ha natura provvisoria e non configura competenza cautelare esclusiva.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
"obbligo di trasmissione al Tribunale del riesame degli atti selezionati dal PM"
L'obbligo riguarda gli atti selezionati per sostenere la richiesta; non impone la trasmissione di tutti i supporti se i risultati sono riportati nella relazione di polizia giudiziaria.
art. 291, commi 1 e 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla natura dell'intervento d'urgenza e all'applicabilità delle norme di competenza: la Corte conferma che l'intervento in sede di convalida non deroga alla competenza per territorio.
art. 5 d.l. n. 367/1991 (conv. con legge n. 8/1992)
Norma richiamata nella censura sulla competenza della DDA: la Corte ha ritenuto la questione non impugnabile con il riesame o con la cassazione in questo specifico contesto.
art. 273, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per mancata specificazione e per il limite della sindacabilità in Cassazione.
Regola il concorso di persone nel reato: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente motivato il contributo causale fornito da ciascun membro dell'equipaggio.
Criteri per la valutazione delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente valutato il pericolo di fuga e di reiterazione in relazione alla specifica posizione dell'indagato.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa in presenza di indizi di associazione: applicata dal Tribunale del riesame e confermata dalla Corte come corretta in questo caso.
art. 54-quater cod. proc. pen.
Strumento per chiedere la trasmissione del procedimento ad altro PM: la Corte osserva che l'onere di proporre tale richiesta gravava sulla difesa se si contestava la competenza della Procura.
Norma sulla condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle Ammende: applicata nei confronti del ricorrente.
Massime di principio
- La convalida del fermo da parte del giudice del luogo di esecuzione ha natura provvisoria e non attribuisce automaticamente la competenza definitiva a quel giudice: la competenza per territorio resta rilevante e il provvedimento cautelare definitivo è autonomo.
- Il Pubblico ministero non è obbligato a trasmettere al GIP o al Tribunale del riesame tutti i supporti (es. file video) se gli esiti rilevanti sono adeguatamente descritti e documentati nella relazione/annotazione di polizia giudiziaria.
- Per contestare in Cassazione un provvedimento cautelare è necessario esperire censure che rientrino nei limiti di legge (art. 606 c.p.p.): la Corte non può sostituirsi ai giudici di merito per una rivalutazione ex novo delle prove, ma verifica solo mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- L'eccezione di incompetenza della Procura (o della Direzione Distrettuale Antimafia) deve essere tempestivamente sollevata con gli strumenti procedurali idonei (es. richiesta di trasmissione ex art. 54-quater) nel corso del procedimento, altrimenti può essere considerata impropria/irrilevante in sede di riesame/cassazione.
- La sussistenza del reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) può essere desunta da un quadro di elementi indiziari concatenati (rotte, utenze criptate, modalità operative, dimensione del carico e mezzi utilizzati): non è necessario provare ogni elemento come in dibattimento, ma fornire un giudizio motivato di gravità indiziaria.
- Per dimostrare il mancato deposito di atti o supporti agli atti è necessario allegare e, se del caso, provare concretamente (art. 187 c.p.p.) la loro effettiva trasmissione o meno; una contestazione generica è insufficiente.
- Nelle impugnazioni sulle misure cautelari personali, le doglianze generiche sul travisamento della prova o sulla diversa valutazione degli indizi sono spesso inammissibili in Cassazione se non specificatamente circostanziate.
- La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, aggravate dalla presunzione ex art. 275, comma 3) richiede una motivazione collegata alla posizione personale dell'indagato e alle condizioni concrete (assenza di dimora, collegamenti criminali, ruolo a bordo).
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