Cassazione Civile, Ordinanza n. 14163/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva ottenuto un contributo pubblico per realizzare un impianto di recupero di rifiuti. A seguito di controlli, la Regione aveva disposto la revoca del finanziamento, la ripetizione delle somme già erogate e il disimpegno del residuo, ritenendo violato il bando perché alcune macrovoci di spesa erano state variate oltre il limite consentito del 20%. La società aveva chiesto l’annullamento del decreto di revoca, sostenendo in appello e poi in cassazione: (1) che la Corte territoriale avesse fondato la revoca su una violazione del punto 1.8.3 del bando non espressamente indicata nel decreto, con indebita integrazione postuma della motivazione; (2) che la variazione delle spese non fosse di per sé causa di revoca, poiché il punto 1.8.3 non era incluso tra le ipotesi tassative di revoca del punto 1.17 del bando e, in ogni caso, lo scostamento complessivo del 25,06% non integrasse un inadempimento grave. Nel ricorso venivano invocati anche gli artt. 1456 e 1455 c.c. e gli artt. 1362 ss. c.c. sull’interpretazione dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di concessione/revoca del finanziamento fosse un atto amministrativo unilaterale e che, pertanto, non potesse essere censurato come violazione di legge nei termini prospettati; al più potevano denunciarsi violazioni dei canoni di ermeneutica applicabili agli atti unilaterali. Ha inoltre osservato che la controversia, essendo relativa alla spettanza e conservazione di un finanziamento pubblico, riguardava il diritto soggettivo del privato alla percezione e alla trattenuta delle somme, ma il sindacato di legittimità non poteva sovrapporsi alla valutazione di merito sull’interpretazione complessiva del bando. La Corte ha condiviso l’impostazione del giudice di merito, che aveva letto le clausole del bando in modo sistematico, ritenendo inderogabile il limite del 20% tra le macrovoci di spesa e legittima la revoca per lo scostamento rilevato. Condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere utilizzato per censurare, come se fosse una norma di diritto, l’interpretazione di un atto amministrativo unilaterale o la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
Le norme sull’interpretazione del contratto si applicano anche agli atti unilaterali tra vivi con contenuto patrimoniale, nei limiti di compatibilità con la loro natura.
artt. 1362, 1363, 1364, 1365 e 1366 c.c.
La Corte richiama i canoni di interpretazione negoziale, applicabili anche al bando come atto unilaterale, ma il relativo apprezzamento resta riservato al giudice di merito se sorretto da coerenza e logicità.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel giudizio di legittimità, poiché il caso concerne l’interpretazione delle clausole del bando e la legittimità della revoca del contributo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la gravità dell’inadempimento, ma la Corte non entra nel merito perché la valutazione del giudice di merito sull’inderogabilità del limite e sulla gravità non è censurabile in cassazione nei termini proposti.
art. 1.8.3 del bando
"in ogni caso non saranno accettate variazione superiori al 20% tra le singole macrovoci di spesa"
Il limite del 20% è stato interpretato in modo sistematico e letterale come inderogabile e la sua violazione legittima la revoca del finanziamento.
art. 1.16 del bando
Richiamato in combinazione con l’art. 1.17 per desumere la disciplina complessiva delle condizioni di mantenimento del beneficio.
art. 1.17 del bando
lettera b: revoca quando "i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal Bando"
La clausola è stata letta in combinato con l’art. 1.8.3 come base sufficiente a disporre la revoca in caso di violazione del limite sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Un bando o provvedimento di concessione di finanziamento pubblico, quando abbia natura di atto amministrativo unilaterale, non si censura in cassazione come violazione di legge nel senso proprio dei contratti; il sindacato è limitato alla corretta applicazione dei canoni ermeneutici compatibili con gli atti unilaterali.
- Le clausole di un bando di finanziamento devono essere interpretate in modo sistematico e complessivo, coordinando le disposizioni sulle modifiche progettuali con quelle che regolano la revoca del beneficio.
- Se il bando prevede un limite percentuale espresso e inderogabile sulle variazioni di spesa, il superamento di tale soglia può costituire causa legittima di revoca del contributo, anche se il beneficiario contesta l’assenza di una specifica menzione nel provvedimento di revoca.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una diversa lettura del bando o una rivalutazione del fatto storico già accertato dal giudice di merito; è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici o la motivazione inesistente/illogica, non una diversa ricostruzione della volontà dell’ente concedente.
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