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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19662/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo di euro 3.000,00 emesso nei confronti di una società in nome collettivo, poi revocato in primo grado a seguito di opposizione. In appello, il tribunale ha accolto l'impugnazione della controparte e ha ritenuto dovuta la somma, qualificando l'impegno sottoscritto dalla società opponente, recante il timbro di protocollo di un Comune, come contratto a favore di terzo: secondo tale ricostruzione, la società si era impegnata verso il Comune a versare euro 3.000,00 in favore del soggetto che avesse concluso con il Comune la convenzione per la gestione della piscina comunale. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso rilievo dell'interruzione del processo per il fallimento del consorzio intervenuto nel corso del giudizio di appello; (2) omesso esame di fatto decisivo, omessa motivazione e violazione dell'art. 345 c.p.c. e degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 1411 c.c., per avere il giudice di appello valorizzato una qualificazione come contratto a favore di terzo dedotta solo in appello; (3) mancanza di prova del contratto a favore di terzo e del requisito della forma scritta, con censure che attingevano anche il merito dell'accertamento probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha escluso che la mancata interruzione del giudizio per il fallimento della parte intimata potesse essere dedotta dalla ricorrente, poiché le norme sull'interruzione tutelano solo la parte colpita dall'evento e non sono rilevabili d'ufficio né eccepibili dall'altra parte come nullità. Ha poi rilevato l'inammissibilità del secondo motivo per difetto di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Infine, ha ritenuto il terzo motivo inammissibile perché diretto a sollecitare una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre disposto che non vi fossero spese per mancata attività difensiva delle controparti ed è stato dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per censurare la dedotta novità della qualificazione del rapporto in appello; la Corte non ne entra nel merito perché la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la censura è inammissibile perché non indica specificamente il contenuto degli atti processuali rilevanti, impedendo il controllo di legittimità.

  • artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nella censura sul vizio di motivazione e sulla prova; la Corte reputa il motivo inammissibile poiché mira a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 1411 c.c.

    richiamato in relazione alla qualificazione dell'impegno come contratto a favore di terzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in presenza dei presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità, se dovuto.

  • artt. 375 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato.

Massime di principio

  • Le norme sull'interruzione del processo per fallimento o altro evento interruttivo tutelano esclusivamente la parte colpita dall'evento; la mancata interruzione non può essere fatta valere dalla controparte, né rilevata d'ufficio come causa di nullità.
  • In cassazione, la deduzione di un error in procedendo o di un vizio relativo a questioni processuali richiede una puntuale indicazione degli atti e dei passaggi rilevanti, in modo da consentire il controllo ex actis ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a rimettere in discussione l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La qualificazione giuridica di un rapporto come contratto a favore di terzo, una volta sorretta da un accertamento di merito sulla base degli elementi documentali acquisiti, non può essere efficacemente contestata in cassazione senza un'adeguata specificazione del contenuto degli atti processuali e dei documenti rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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