Cassazione Penale, Sentenza n. 33896/2022 del 14/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per indebita utilizzazione di carta postamat (art. 493-ter c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione perché la corte d'appello avrebbe valutato erroneamente le riprese video e il disconoscimento dei prelievi da parte della persona offesa (sostenendo che il prelievo del 6/6/2013 non sarebbe stato disconosciuto); (2) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche, dato l'esiguo importo complessivo di euro 320,00; (3) violazione del divieto di reformatio in peius perché la corte d'appello avrebbe revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado (art. 163 c.p.); (4) errata qualificazione del fatto: la condotta sarebbe ricaduta nell'art. 640-ter c.p. (frode informatica) e non nell'art. 493-ter, con conseguente problema di procedibilità per remissione di querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a un sindacato sul merito delle valutazioni della Corte d'appello ed è manifestamente infondato, rilevando che dalle sentenze di merito risultava il disconoscimento anche del prelievo del 6/6/2013. Il secondo motivo è manifestamente infondato: l'importo e le conseguenze non integrano la "tenuità" economica richiesta per l'attenuante ex art. 62, n.4 c.p.; il diniego delle generiche è adeguatamente motivato. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la parte dispositiva della sentenza non ha modificato la sospensione condizionale (la menzione contraria nella motivazione è un refuso) e non sussiste interesse a impugnare; non si è realizzata una reformatio in peius. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la condotta è stata qualificata correttamente come indebita utilizzazione di carta (art. 493-ter / riferimenti a art. 493-bis e giurisprudenza), non come frode informatica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma applicata per configurare l'illicea utilizzazione della carta/postamat; la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato rientri in questa fattispecie quando i dati e la tessera sono ottenuti e utilizzati senza frode informatica
Delitto di frode informatica: la Corte ha escluso l'applicabilità perché manca l'elemento della frode informatica; la condotta è stata qualificata diversamente (493-ter)
Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: interpretata restrittivamente dalla Corte, richiede che il pregiudizio sia lievissimo e dal caso concreto si è ritenuto che l'importo e le conseguenze non fossero sufficienti
art. 62-bis, art. 132 e art. 133 c.p.
Norme relative alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti/quantificazione: la Corte ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio operato dal giudice di merito
Sospensione condizionale della pena: la Corte ha precisato che il dispositivo della sentenza d'appello non ha revocato la sospensione concessa in primo grado; eventuale riferimento contrario nella motivazione è refuso
Norme processuali richiamate nel ricorso in relazione a presunti vizi di motivazione e travisamento probatorio; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché miravano a un riesame del merito
Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che molte censure fossero in realtà un sindacato sul merito vietato ai giudici di legittimità
Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e una sanzione di euro 3.000,00
D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9 (richiamato)
Richiamato dalla giurisprudenza come antecedente normativo relativo all'utilizzo indebito di carte; la Corte cita precedenti che distinguono tale condotta dalla frode informatica
Massime di principio
- La Cassazione non procede a un sindacato libero sulle valutazioni di merito: i motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4) richiede che il danno sia lievissimo anche rispetto agli effetti concreti subiti dalla vittima; un importo relativamente basso non determina automaticamente la tenuità.
- Se il dispositivo della sentenza è coerente con l'interesse della parte, un errore o "refuso" nella parte motivazionale non determina automaticamente la nullità o la possibilità di riforma se non vi è un concreto interesse e un concreto pregiudizio.
- La distinzione tra indebita utilizzazione di carte (art. 493-ter/493-bis) e frode informatica (art. 640-ter) dipende dalla presenza o meno di una condotta di frode informatica: ottenimento dei dati e uso della carta senza frode informatica rientra nella fattispecie delle carte indebitamente utilizzate.
- Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.
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