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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33896/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per indebita utilizzazione di carta postamat (art. 493-ter c.p.), deducendo: (1) vizio di motivazione perché la corte d'appello avrebbe valutato erroneamente le riprese video e il disconoscimento dei prelievi da parte della persona offesa (sostenendo che il prelievo del 6/6/2013 non sarebbe stato disconosciuto); (2) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità e delle attenuanti generiche, dato l'esiguo importo complessivo di euro 320,00; (3) violazione del divieto di reformatio in peius perché la corte d'appello avrebbe revocato la sospensione condizionale della pena concessa in primo grado (art. 163 c.p.); (4) errata qualificazione del fatto: la condotta sarebbe ricaduta nell'art. 640-ter c.p. (frode informatica) e non nell'art. 493-ter, con conseguente problema di procedibilità per remissione di querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a un sindacato sul merito delle valutazioni della Corte d'appello ed è manifestamente infondato, rilevando che dalle sentenze di merito risultava il disconoscimento anche del prelievo del 6/6/2013. Il secondo motivo è manifestamente infondato: l'importo e le conseguenze non integrano la "tenuità" economica richiesta per l'attenuante ex art. 62, n.4 c.p.; il diniego delle generiche è adeguatamente motivato. Il terzo motivo è manifestamente infondato: la parte dispositiva della sentenza non ha modificato la sospensione condizionale (la menzione contraria nella motivazione è un refuso) e non sussiste interesse a impugnare; non si è realizzata una reformatio in peius. Il quarto motivo è manifestamente infondato: la condotta è stata qualificata correttamente come indebita utilizzazione di carta (art. 493-ter / riferimenti a art. 493-bis e giurisprudenza), non come frode informatica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 493-ter cod. pen.

    Norma applicata per configurare l'illicea utilizzazione della carta/postamat; la Corte ha ritenuto che la condotta dell'imputato rientri in questa fattispecie quando i dati e la tessera sono ottenuti e utilizzati senza frode informatica

  • art. 640-ter cod. pen.

    Delitto di frode informatica: la Corte ha escluso l'applicabilità perché manca l'elemento della frode informatica; la condotta è stata qualificata diversamente (493-ter)

  • art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

    Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità: interpretata restrittivamente dalla Corte, richiede che il pregiudizio sia lievissimo e dal caso concreto si è ritenuto che l'importo e le conseguenze non fossero sufficienti

  • art. 62-bis, art. 132 e art. 133 c.p.

    Norme relative alla determinazione della pena e alle circostanze attenuanti/quantificazione: la Corte ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio operato dal giudice di merito

  • art. 163 c.p.

    Sospensione condizionale della pena: la Corte ha precisato che il dispositivo della sentenza d'appello non ha revocato la sospensione concessa in primo grado; eventuale riferimento contrario nella motivazione è refuso

  • art. 546 e art. 533 c.p.p.

    Norme processuali richiamate nel ricorso in relazione a presunti vizi di motivazione e travisamento probatorio; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o infondate perché miravano a un riesame del merito

  • art. 606 c.p.p.

    Disciplina dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha ritenuto che molte censure fossero in realtà un sindacato sul merito vietato ai giudici di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e una sanzione di euro 3.000,00

  • D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 55, comma 9 (richiamato)

    Richiamato dalla giurisprudenza come antecedente normativo relativo all'utilizzo indebito di carte; la Corte cita precedenti che distinguono tale condotta dalla frode informatica

Massime di principio

  • La Cassazione non procede a un sindacato libero sulle valutazioni di merito: i motivi che si risolvono in una richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili.
  • L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, n.4) richiede che il danno sia lievissimo anche rispetto agli effetti concreti subiti dalla vittima; un importo relativamente basso non determina automaticamente la tenuità.
  • Se il dispositivo della sentenza è coerente con l'interesse della parte, un errore o "refuso" nella parte motivazionale non determina automaticamente la nullità o la possibilità di riforma se non vi è un concreto interesse e un concreto pregiudizio.
  • La distinzione tra indebita utilizzazione di carte (art. 493-ter/493-bis) e frode informatica (art. 640-ter) dipende dalla presenza o meno di una condotta di frode informatica: ottenimento dei dati e uso della carta senza frode informatica rientra nella fattispecie delle carte indebitamente utilizzate.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi è importante valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proporlo.

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