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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28950/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di Genna Anna, del provvedimento dell'Agenzia del Territorio che ha formato una nuova particella (frazionamento) nella zona di demarcazione tra la proprietà privata della ricorrente e la fascia demaniale marittima; la contribuente chiedeva il ripristino della particella 884, foglio 29, nella sua consistenza originaria. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: difetto di giurisdizione del giudice tributario; errata applicazione del principio del giudicato (art. 2909 c.c.) per presunta estensione di un giudicato formato in altro processo; e vizi procedurali per mancata integrazione del contraddittorio e incompetenza dell'Agenzia rispetto alla delimitazione del demanio marittimo. La ricorrente ha eccepito la nullità della notifica del ricorso per cassazione alla parte anziché al procuratore costituito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato la competenza del giudice tributario ad occuparsi delle impugnazioni relative a variazioni catastali e registrazioni immobiliari che incidono direttamente sulla determinazione dei tributi, richiamando precedenti delle Sezioni Unite. Ha ritenuto inammissibili le censure sul giudicato perché la sentenza impugnata non estendeva automaticamente il giudicato formato nel giudizio ordinario ma si era limitata a prendere atto che il contenzioso sulla delimitazione demaniale si era svolto dinanzi al Tribunale di Marsala e alla Corte d'appello di Palermo che avevano qualificato l'area come privata. Ha inoltre escluso la necessità di integrare il contraddittorio con il Ministero competente, essendo l'Agenzia l'unica legittimata passiva rispetto al giudizio limitato alle operazioni catastali e di trascrizione. Ha dichiarato sanabile la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte per poi costituirsi mediante controricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali in favore della controparte (euro 2.050,00 più il 15% per spese generali ed euro 200,00 per esborsi).

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    Stabilisce la giurisdizione del giudice tributario per le controversie che riguardano atti catastali e la loro incidenza fiscale; applicato per confermare la competenza del giudice tributario sulla impugnazione della variazione catastale

  • codice della navigazione, art. 32

    Rilevato dall'Agenzia come fonte della materia demaniale marittima; la Corte però ha ritenuto che l'eventuale competenza sul demanio non esclude la giurisdizione del giudice tributario per le impugnazioni relative alle registrazioni catastali

  • art. 58 relativo regolamento

    Citato dall'Agenzia in relazione alla disciplina della fascia demaniale, ma non ritenuto idoneo a sottrarre la controversia alla giurisdizione tributaria quando la questione riguarda la tenuta dei registri immobiliari

  • codice civile, art. 2909

    Norma sul giudicato; la Corte ha considerato infondate le censure circa l'erronea applicazione del giudicato perché la decisione impugnata non ha esteso meccanicamente il giudicato di altro processo senza motivazione

  • codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 1, 3, 4, 5

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (difetto di giurisdizione, violazione di norme di diritto, error in procedendo, falsa applicazione della legge); sono state le disposizioni invocate dall'Agenzia ma la Corte le ha ritenute non fondate nel caso concreto

  • codice di procedura civile, art. 291, comma 1

    Prevede la sanabilità di alcune nullità di notificazione; applicata per affermare che la notifica del ricorso alla parte anziché al suo procuratore è nullità sanabile con rinnovazione o con la costituzione tramite controricorso

  • codice di procedura civile, art. 156, comma 2

    Principio secondo cui la costituzione della parte nel giudizio di legittimità mediante controricorso equivale a sanare la notifica irregolare; richiamato per dichiarare sanata la notifica alla ricorrente

  • d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis conv. in l. n. 176 del 2020 e d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16, comma 1

    Previsioni emergenziali che hanno consentito la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza la presenza fisica delle parti e del Procuratore Generale; richiamate per giustificare il rito adottato

  • Cass. Sez. U, n. 19524 del 23/07/2018 e Cass. Sez. V, n. 23624 del 2020

    Precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte che affermano la competenza del giudice tributario sulle impugnazioni di atti catastali e su frazionamenti d'ufficio posti in zona di demarcazione demanio/proprietà privata

Massime di principio

  • Quando la controversia riguarda la validità o la variazione di atti catastali e la tenuta dei registri immobiliari (anche se connessi alla delimitazione del demanio), la giurisdizione spetta al giudice tributario ai sensi del d.lgs. n. 546/1992, art. 2.
  • La qualificazione della natura demaniale o privata di un'area deciso in giudizio ordinario non preclude automaticamente l'impugnazione degli atti catastali dinanzi al giudice tributario; il giudice tributario può esaminare la legittimità delle registrazioni catastali indipendentemente dalle questioni materiali di demanio affrontate altrove.
  • L'Agenzia che interviene per la trascrizione o la rettifica catastale è, in materia di registri immobiliari, la legittimata passiva nel giudizio limitato a tali operazioni, anche se la delimitazione del demanio spettasse ad altra amministrazione.
  • Le eccezioni di difetto di giurisdizione devono valutare la vera portata dell'oggetto della domanda: azioni dirette a far valere la proprietà o a chiedere accertamenti di confine restano in capo al giudice ordinario, mentre le impugnazioni di atti catastali spettano al giudice tributario.
  • La notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte invece che al suo procuratore costituisce nullità sanabile; la costituzione con controricorso è idonea a sanare la notifica irregolare ai sensi dell'art. 156 c.p.c. e art. 291 c.p.c.
  • Il giudicato non si estende automaticamente ad altre parti o ad altri terreni senza adeguata motivazione: se si vuol invocare l'efficacia preclusiva di un giudicato bisogna chiarire e motivare la ragione della sua estensione.

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