Cassazione Civile, Sentenza n. 28937/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione di un avviso di accertamento catastale relativo a un'unità immobiliare (Catasto Fabbricati, Comune di Salerno). L'Ufficio aveva rettificato la rendita utilizzando il criterio del costo di costruzione deprezzato anziché il valore venale/"stima diretta". In primo e secondo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; la Corte di Cassazione (ordinanza n.12790/2018) ha cassato con rinvio la sentenza di merito ritenendo che i giudici non avessero applicato la stima diretta ex art. 28 d.P.R. n.1142/1949 e non avessero verificato la sussistenza dei presupposti per ricorrere al criterio secondario del costo di costruzione. L'Agenzia ha quindi proposto revocazione (art. 391-bis e 395 c.p.c.) denunciando un presunto errore di fatto nell'ordinanza di legittimità.
La decisione
Il ricorso dell'Agenzia per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto meramente percettivo (ai sensi dell'art. 395 n.4 c.p.c.), ma una diversa valutazione giuridica e interpretativa riguardo alla priorità della stima diretta (valore venale) rispetto al criterio del costo di costruzione. Pertanto l'ordinanza di Cassazione che aveva cassato la decisione di merito resta impregiudicata. Nessuna condanna alle spese, dato che la parte intimata non si è costituita.
Norme richiamate
d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 28
ai sensi dell'art. 28 d.P.R. citato, il valore si determina, quindi, secondo i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe
La Corte ha interpretato l'art. 28 nel senso che per gli immobili (in particolare categoria D) la stima diretta basata sul valore venale/prezzi correnti è il criterio prioritario; il ricorso al criterio del costo di costruzione è ammissibile solo se la stima diretta non è possibile.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34
Richiamato per confermare il quadro normativo relativo alla determinazione del canone/classamento e alla rendita catastale; integrativo del richiamo alla stima diretta per immobili di categoria D.
Codice di procedura civile, art. 391-bis
Norma procedurale relativa ai rimedi eccezionali contro le decisioni della Corte di Cassazione; utilizzata dall'Agenzia per proporre la revocazione dell'ordinanza di legittimità.
Codice di procedura civile, art. 395, n. 4
Definisce l'errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione: errore percettivo immediatamente rilevabile che attesti l'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo in contrasto con gli atti. La Corte ha ritenuto che nel caso non ci fosse tale errore, ma una valutazione giuridica/interpretativa.
Codice di procedura civile, art. 394, n. 4
Richiamato nella denuncia di motivo come norma che disciplina i casi di nullità o di vizi della decisione da impugnare (richiamata dall'Agenzia a fondamento del vizio denunciato).
Massime di principio
- Per immobili di categoria D la stima diretta basata sul valore venale (prezzi correnti per unità analoghe) è il criterio prioritario ex art. 28 d.P.R. 1142/1949; il criterio del costo di costruzione va utilizzato solo se la stima diretta non è applicabile o non possibile.
- L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare la correttezza del criterio adottato per la determinazione della rendita catastale; la presenza di un atto di compravendita o di altri elementi di mercato può rendere obbligatorio l'uso della stima diretta.
- Il rimedio di revocazione contro le decisioni della Cassazione per "errore di fatto" (art. 395 n.4 c.p.c.) ha portata molto limitata: va dimostrato un palese errore percettivo su un fatto decisivo desumibile dagli atti, non un disaccordo su interpretazioni giuridiche o valutazioni tecniche.
- Quando si impugna una decisione di legittimità, bisogna distinguere chiaramente tra errore di fatto (strumento idoneo a revocazione) ed errore di diritto o di valutazione giudiziale (non revocabile con questo rimedio).
- In casi similari, é opportuno documentare con atti probatori gli elementi di mercato (compravendite, prezzi correnti) o, se impossibile, motivare chiaramente perché la stima diretta non sia praticabile prima di ricorrere al criterio di costo di costruzione.
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