Cassazione Civile, Sentenza n. 28915/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. 6621017642 relativo a maggior imposta IRPEF per l'anno 1994 per Lire 16.000.000,00 a seguito della cessione dell'attività commerciale (macelleria) di Olga Messina. In primo grado la CTP di Messina rigettava il ricorso; in appello la CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, riformava la sentenza di primo grado accogliendo l'appello della contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando contraddittorietà tra la motivazione e il dispositivo della sentenza della CTR (la parte motiva affermava la legittimità della sentenza di primo grado mentre il dispositivo, inspiegabilmente, accoglieva l'appello).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, ritenendo fondato il vizio per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo che compromette l'intelligibilità del provvedimento. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, perché proceda a un nuovo e motivato esame e determini le spese, compresi quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiamata come norma di riferimento nell'ambito del ricorso per cassazione in materia tributaria; utilizzata per inquadrare i rimedi esperibili contro le decisioni della giustizia tributaria
codice di procedura civile, art. 132, primo comma, n. 4
Invocato in relazione ai requisiti formali e di motivazione del provvedimento giudiziario; la corte ha ritenuto che la mancanza di congruenza tra motivazione e dispositivo integri un vizio che compromette la validità della pronuncia
codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Articolato come fondamento del motivo di cassazione (vizi di motivazione e violazione/falsa applicazione della legge): la Corte ha ritenuto sussistente il vizio di motivazione rilevante ai sensi di queste disposizioni, giustificando la cassazione e il rinvio
Cass. 09/05/2007, n. 10637 (giurisprudenza citata)
Richiamata per il principio secondo cui la contraddittorietà tra motivazione e dispositivo determina la nullità della sentenza perché ne impedisce la comprensibilità e la conoscibilità complessiva
Massime di principio
- Una sentenza è viziata di nullità se vi è evidente contraddittorietà tra la parte motivazionale e il dispositivo: la discrepanza invalida l'intelligibilità della decisione e può determinare la cassazione.
- La Corte di Cassazione controlla non solo la correttezza applicativa delle norme, ma anche la congruenza logico-giuridica della motivazione rispetto al dispositivo; errori di questo tipo costituiscono motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
- In presenza di tale vizio il rimedio è la cassazione con rinvio per un nuovo e motivato esame da parte della corte d'appello o sezione competente, senza che la cassazione decida il merito sostanziale della controversia tributaria.
- Per prevenire il rischio di cassazione per vizi formali, è fondamentale che il dispositivo della sentenza rispecchi esattamente le conclusioni della parte motiva; in caso di errore materiale o incongruenza va tempestivamente segnalato e censurato nei gradi successivi.
- L'accoglimento del ricorso per cassazione per vizi di motivazione può comportare la riforma o il nuovo esame della causa e la riassegnazione delle spese processuali, ma non determina automaticamente l'esito definitivo della questione tributaria.
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