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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28925/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La MAJOR SRL ha impugnato un avviso di accertamento che rettificava la rendita catastale di un'unità immobiliare (foglio 14, part. 110, 273; sub. 3, 2). L'Ufficio aveva utilizzato il criterio del costo di costruzione deprezzato per determinare la rendita, mentre la contribuente contestava che, ai sensi dell'art. 28 del d.P.R. n.1142/1949, il criterio prioritario doveva essere il valore venale desunto dai prezzi correnti di vendita di unità analoghe (ed era disponibile almeno un atto di compravendita del 15/05/1996 e una perizia di parte). In primo e secondo grado il ricorso era stato rigettato, ma la Corte di Cassazione (ordinanza Sez. 5 n.12790/2018) aveva cassato con rinvio la decisione della CTR perché aveva legittimato il ricorso al costo di costruzione senza verificare l'impossibilità di applicare la stima diretta basata sul valore venale e senza rispettare l'onere probatorio. In esito al rinvio la CTR ha accolto l'appello della MAJOR annullando l'avviso perché l'Ufficio non aveva ancorato la stima al valore venale desumibile dall'atto di acquisto e dalla perizia ma ai costi di costruzione applicati anche a categorie diverse, e perché vi era difetto di motivazione e violazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio. L'Agenzia ha impugnato nuovamente in Cassazione, deducendo errata qualificazione del metodo di stima e carenze motivazionali; la Cassazione ha ritenuto i motivi infondati e ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento pronunciato dalla Commissione tributaria regionale in conforme applicazione dell'ordinanza di rinvio. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi proposti dall'Amministrazione: (1) non poteva essere disapplicato il criterio prioritario di stima basato sul valore venale desumibile dall'atto di compravendita e dalla perizia, salvo impossibilità di applicare tale criterio; (2) la motivazione della sentenza di rinvio non era carente o contraddittoria, poiché essa ha seguito il principio di diritto enunciato dalla Cassazione precedente e ha illustrato adeguatamente il percorso logico. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 7.800,00 oltre 15% per spese generali ed euro 200,00 per esborsi e accessori come per legge.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 28

    ai sensi dell'art. 28 d.P.R. citato, il valore si determina, quindi, secondo i prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe

    Il criterio prioritario per la determinazione del valore ai fini catastali è il valore venale basato sui prezzi correnti di unità immobiliari analoghe; il ricorso a metodi alternativi (es. costo di costruzione) è ammesso solo se la stima diretta mediante valori di mercato non sia possibile o non applicabile.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 34

    Conferma il principio che per gli immobili di categoria D la determinazione della rendita catastale deve fondarsi sulla stima diretta e, solo in subordine, su criteri alternativi.

  • r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10

    Richiamato per la disciplina catastale storica; utilizzato in combinazione con il regolamento di formazione del Catasto Edilizio Urbano per sostenere il quadro normativo della stima catastale.

  • Regolamento per la formazione del Catasto Edilizio Urbano (d.P.R. n.1142/1949), artt. 8, 27, 28, 29, 30

    Indicazione dei criteri e delle modalità di stima catastale, con prevalenza del criterio del valore venale per la determinazione della rendita.

  • codice di procedura civile, art. 360 co. 1 nn. 3 e 4

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e insufficiente o contraddittoria motivazione), utilizzate dall'Agenzia per impugnare la sentenza di rinvio.

  • codice di procedura civile, art. 384

    Principio di vincolatività del principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente per il giudice del rinvio; la Corte ha ricordato che l'ordinanza di annullamento vincola il giudice del rinvio e la successiva Corte investita della controversia sulle stesse questioni omogenee.

  • codice di procedura civile, artt. 112 e 132; Costituzione artt. 111 e 24

    Norme processuali e costituzionali relative al dovere di motivazione delle decisioni e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse la carenza di motivazione denunciata dall'Agenzia.

  • d.l. n. 137/2020, art. 23 c. 8-bis e d.l. n. 228/2021, art. 16 c. 1

    Norme che hanno consentito la trattazione in camera di consiglio senza intervento in presenza delle parti in relazione alla gestione delle udienze durante il periodo emergenziale; rilevanti solo in ordine alla modalità di trattazione dell'udienza.

  • codice di procedura civile, artt. 391-bis e 395

    Richiamati in relazione al rimedio proposto dall'Agenzia avverso l'ordinanza della Suprema Corte (ricorso r.g. 33416/2018), attinenti ai mezzi istruttori e impugnazioni in sede di cassazione.

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale l'elemento prioritario è il valore venale desumibile dai prezzi correnti di vendita di unità immobiliari analoghe (art. 28 d.P.R. 1142/1949); il ricorso al costo di costruzione è subordinato alla impossibilità di applicare la stima diretta.
  • Se esiste almeno un atto di compravendita pertinente (anche se unico) e/o una perizia tecnica, l'Amministrazione deve valutare e motivare l'eventuale ragione per non adottare tale elemento quale parametro di stima; non può automaticamente escludere l'atto di acquisto invocando il principio di ordinarietà.
  • L'onere della prova circa la correttezza del metodo di stima adottato grava sull'Amministrazione che emette l'avviso di accertamento: deve dimostrare la ragionevole impossibilità di utilizzare il criterio del valore venale o giustificare la scelta del metodo alternativo.
  • La qualificazione terminologica del metodo adottato ("stima diretta" vs "costo di costruzione") non è decisiva: conta se il criterio applicato sia effettivamente quello del valore venale o un metodo alternativo; i giudici valutano la sostanza rispetto alla forma.
  • Le decisioni della Corte di Cassazione che enunciano un principio di diritto vincolano il giudice del rinvio (art. 384 c.p.c.) e devono essere osservate nelle controversie omogenee, limitando la possibilità di rimettere in discussione principi già affermati.
  • In sede di impugnazione è necessario articolare chiaramente le doglianze: accuse generiche di carenza motivazionale sono infondate se la sentenza espone il percorso logico-giuridico e il quadro probatorio su cui si è basata.
  • Quando l'Amministrazione usa valori o parametri riferibili a categorie diverse dall'immobile censito, il giudice può ritenere illegittima la rettifica se non adeguatamente motivata la ragione della comparazione con categorie diverse.

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