Cassazione Penale, Ordinanza n. 17411/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per una contravvenzione in materia di misure di prevenzione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il reato era già prescritto prima della decisione di appello e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiararne l'estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla prescrizione. Ha applicato il regime sospensivo della prescrizione introdotto dalla legge n. 103 del 2017 per i fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, rilevando che, per un fatto commesso il 4 maggio 2018, alla data della sentenza di primo grado il termine di prescrizione non era decorso, è rimasto sospeso per un anno e sei mesi e non era ancora maturato alla data della sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della contravvenzione oggetto di conferma in appello.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stata invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione.
Nel testo previgente come modificato dalla legge n. 103 del 2017, prevede la sospensione del corso della prescrizione nei gradi di giudizio successivi al primo e al secondo, entro il limite massimo di un anno e sei mesi per ciascuna fase.
È richiamato come parametro per individuare il termine di deposito della sentenza di condanna di primo e di secondo grado da cui decorre la sospensione della prescrizione.
Viene applicata, per i fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, quale disciplina rilevante in tema di sospensione della prescrizione.
art. 1, comma 11, lett. b), legge n. 103 del 2017
Ha modificato l'art. 159, comma 2, c.p. introducendo la sospensione del corso della prescrizione nei gradi di impugnazione.
Massime di principio
- Per i fatti commessi nel periodo di applicazione della riforma Orlando, il corso della prescrizione resta sospeso dopo la sentenza di primo grado e, nei limiti temporali previsti, anche dopo la sentenza di secondo grado.
- Ai fini della verifica della prescrizione in sede di legittimità occorre calcolare il termine ordinario, sommare gli eventuali effetti interruttivi e poi tener conto delle sospensioni operate dalla disciplina applicabile nei gradi di merito.
- La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, alla data della decisione impugnata, il termine residuo non risulta ancora spirato alla luce delle sospensioni di legge.
- Il ricorso per cassazione che contesti la mancata declaratoria di prescrizione, ma si confronti con una disciplina normativa chiaramente ostativa alla maturazione del termine, è destinato all'inammissibilità.
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