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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18069/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura sulla qualificazione dell'area come "bosco" e sul conseguente vincolo paesaggistico, con contestazioni sulla prevalenza della normativa statale (Dlgs 227/2001) rispetto alla normativa regionale (P.U.T.T. Regione Puglia) e sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali adottata dalla corte di appello; 2) censura per contraddittorietà della motivazione perché, pur avendo la corte di appello rilevato l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, ha comunque disposto la non procedibilità per intervenuta prescrizione anziché adottare una formula assolutoria.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa al primo motivo (contestazione della qualificazione dell'area come bosco), essendo quelle censure riconducibili a valutazioni di fatto e vizi motivazionali non specificamente dedotti. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A, riformulando il dispositivo con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (ossia assoluzione), mentre ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • DPR 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia), art. 44, comma 1, lett. c)

    Norma utilizzata nella ricostruzione della natura boschiva dell'area contestata; la Corte di merito ha valutato la compatibilità del comparto vegetativo con i parametri richiamati dal decreto come elemento per l'individuazione del bosco

  • D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 142

    Richiamato in relazione alla tutela paesaggistica: l'esistenza di un bosco come categoria prevista dal legislatore comporta rilevanza ai fini del vincolo paesaggistico

  • D.lgs. 227/2001

    Riferimento normativo rilevante nella disputa sul prevalere della disciplina statale rispetto a quella regionale nella qualificazione dell'area come bosco; la Corte di merito ha ritenuto rilevante la disciplina statale per la qualificazione

  • Art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)

    lett. b) violazione di norme; lett. e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione

    Fondamentale per valutare l'ammissibilità del ricorso: la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché sostanzialmente censurava valutazioni di fatto e motivazione non specificamente inquadrata nei vizi richiesti dall'art.606

  • Art. 581 c.p.p.

    Rammentato in relazione all'onere del ricorrente di indicare specificamente i motivi del ricorso e gli elementi di fatto e diritto che li sorreggono; la mancata specificazione ha contribuito all'inammissibilità del primo motivo

  • Art. 129 c.p.p., comma 2

    Richiamato per il principio secondo cui, quando il reato è prescritto, la formula assolutoria prevale solo se i presupposti di assoluzione sono manifesti ed emergono con evidenza; la Corte ha richiesto che la deduzione di assenza di reato sia evidente per poter prevalere sulla prescrizione

  • P.U.T.T. Regione Puglia (Piano Urbanistico Territoriale tematico) e normativa regionale

    Strumento regionale di tutela paesaggistica invocato dal ricorrente per contestare la valutazione della corte di appello; la Corte di cassazione ha osservato che le dispute sulla misura di applicazione e sulla valutazione tecnica di tali strumenti rientrano nel merito e non sono idonee a fondare il ricorso di legittimità

Massime di principio

  • In sede di cassazione non sono sindacabili le valutazioni di fatto e le valutazioni tecniche/comparative di documenti probatori compiute dai giudici di merito: tali censure rischiano di rendere il ricorso inammissibile se prospettano un diverso apprezzamento delle prove.
  • Per ottenere l'ammissibilità di un motivo che deduce vizi di motivazione è necessario qualificare con precisione il tipo di vizio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) e riferirlo a specifiche parti della motivazione impugnata.
  • Quando il reato è prescritto al momento della decisione, il giudice può e deve usare una formula assolutoria (ad es. "perché il fatto non costituisce reato") solo se i presupposti dell'assoluzione emergono con evidenza; deduzioni articolate e non manifeste sulla prova non sono sufficienti.
  • La qualificazione giuridica di caratteristiche tecnico-ambientali (es. la sussistenza di "bosco" e del correlato vincolo paesaggistico) dipende largamente da valutazioni tecniche e dalla gerarchia delle norme applicabili; le contestazioni su tale ricostruzione fanno capo al merito e sono difficilmente rivedibili in cassazione.
  • Se il giudice di merito riconosce l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, il dispositivo deve essere coerente con la motivazione e adottare la formula assolutoria appropriata; l'incoerenza tra motivazione e dispositivo è vizio correggibile in sede di legittimità.

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