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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38219/2021 del 03/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La ricorrente, medico ammessa a una scuola di specializzazione in epoca anteriore all'anno accademico 2006/2007, aveva chiesto nei confronti dello Stato e dell'università il riconoscimento della differenza economica tra la borsa di studio percepita ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991 e il compenso previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999, sostenendo altresì il diritto agli incrementi e agli adeguamenti periodici della borsa di studio. Con il primo motivo del ricorso per cassazione ha denunciato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e omessa motivazione sulla domanda risarcitoria, lamentando che la Corte d'appello avrebbe riprodotto una motivazione già usata in altre decisioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 288 del Trattato UE, assumendo un recepimento elusivo delle direttive comunitarie in materia di adeguata remunerazione degli specializzandi e contestando il blocco degli adeguamenti periodici della borsa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure di omessa pronuncia e omessa motivazione, osservando che la sentenza impugnata aveva comunque deciso nel merito le domande e le aveva sorrette da motivazione, non apparente solo perché conforme a precedenti decisioni seriali. Nel merito, ha richiamato un orientamento ormai consolidato secondo cui l'attività dei medici specializzandi non è rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma un rapporto formativo speciale; la borsa di studio introdotta dal d.lgs. n. 257 del 1991 costituisce adeguato adempimento degli obblighi comunitari originari; il d.lgs. n. 368 del 1999 non impone di estendere il nuovo trattamento economico ai frequentanti di anni precedenti al 2006/2007; inoltre, il blocco dell'adeguamento triennale della borsa è stato ritenuto legittimo e compatibile con il diritto UE. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa l'omessa pronuncia, poiché la sentenza d'appello conteneva una decisione sul merito delle domande risarcitorie.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure non consentivano di superare un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata disposta la trattazione camerale secondo il rito previsto per i ricorsi manifestamente infondati.

  • artt. 375 c.p.c. e 376 c.p.c.

    Sono richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 288 del Trattato UE

    La censura di violazione degli obblighi statali di recepimento delle direttive è stata disattesa, ritenendosi adempiuti gli obblighi comunitari con la disciplina nazionale originaria.

  • d.lgs. 8 agosto 1991 n. 257

    La borsa di studio prevista da questa disciplina è stata considerata misura sufficiente ad attuare gli obblighi comunitari; il suo importo originario non è stato ritenuto soggetto agli incrementi pretesi dalla ricorrente.

  • d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368

    Il nuovo trattamento economico e il contratto di formazione specialistica introdotti da questa disciplina non sono stati ritenuti applicabili retroattivamente ai medici che avevano frequentato i corsi prima dell'anno accademico 2006/2007.

  • art. 6, comma 1, d.lgs. n. 257 del 1991

    Il blocco dell'adeguamento triennale della borsa è stato ritenuto legittimo, in quanto frutto di successive disposizioni legislative che hanno congelato l'importo al livello del 1992.

  • art. 1, comma 33, legge 2 dicembre 1995, n. 549

    È stata considerata legittima la mancata indicizzazione della borsa per l'anno 1992, trattandosi di misura non irragionevole né discriminatoria.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto nei casi previsti dal comma 1 quater.

  • legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo del contributo unificato aggiuntivo nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La domanda del medico specializzando volta a ottenere la differenza tra la borsa di studio originaria e il compenso previsto dalla disciplina successiva non è accoglibile per i frequentanti di anni accademici anteriori all'entrata a regime del nuovo sistema, se la normativa previgente è stata già considerata conforme agli obblighi comunitari.
  • L'attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione non integra un rapporto di lavoro subordinato né autonomo, ma un rapporto formativo speciale; di conseguenza, la remunerazione prevista non ha natura di corrispettivo sinallagmatico della prestazione lavorativa.
  • In materia di specializzandi, l'adempimento degli obblighi comunitari deve essere valutato alla luce della disciplina nazionale complessivamente considerata: l'introduzione della borsa di studio nel 1991 può bastare a soddisfare l'obbligo di adeguata remunerazione, se il diritto UE non impone un importo minimo predeterminato.
  • Il successivo innalzamento del trattamento economico per i medici specializzandi non comporta, di per sé, un diritto all'estensione retroattiva ai corsi già esauriti o ai medici che abbiano frequentato in anni precedenti alla nuova disciplina.
  • Il blocco legislativo degli adeguamenti periodici di un trattamento economico può essere ritenuto legittimo quando sia espressione di una scelta normativa generale e temporalmente circoscritta, non irragionevole né discriminatoria.
  • Non ricorre omessa pronuncia quando la sentenza impugnata abbia comunque deciso la domanda nel merito; la riproposizione di una motivazione seriale non integra, di per sé, motivazione apparente o mancante se la questione è stata effettivamente esaminata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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