Cassazione Civile, Ordinanza n. 02555/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla società correntista per far accertare l'illegittimità di quattro rapporti di conto corrente intrattenuti con la banca e dei relativi addebiti, con conseguente rideterminazione del dare-avere tramite consulenza tecnica contabile. In appello la domanda era stata respinta: i giudici di merito avevano ritenuto non provata la mancata pattuizione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, valute e spese; avevano inoltre escluso l'illegittimità dell'anatocismo per la parte anteriore al decennio precedente la citazione per prescrizione, e giudicato esplorativa la richiesta di c.t.u. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello e violazione delle norme sulla forma della decisione, assumendo che la Corte non avesse considerato due conti privi di contratto e la mancata consegna della documentazione bancaria; 2) violazione delle regole sull'onere della prova e della disciplina bancaria, sostenendo che la prova della mancanza di pattuizioni poteva essere data anche per presunzioni e che la diffida ex art. 119 T.U.B. e il riscontro negativo della banca avevano dimostrato l'inesistenza dei contratti o delle clausole contestate; 3) errata applicazione della prescrizione nelle azioni di ripetizione di indebito su conti affidati, perché la banca avrebbe dovuto indicare le singole rimesse solutorie prescritte, e ingiustificata esclusione della c.t.u.; 4) violazione della disciplina dell'anatocismo e della delibera CICR 9 febbraio 2000, deducendo che l'adeguamento della banca sarebbe stato provato tardivamente e senza valida comunicazione alla cliente, e che sarebbe stata necessaria una nuova convenzione scritta. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi in parte infondati e in parte inammissibili, confermando che nelle controversie promosse dal correntista per contestare il saldo e far valere l'invalidità delle clausole il relativo onere probatorio grava sull'attore; ha ribadito che la mancata produzione del contratto non esonera il correntista dal provare l'assenza delle pattuizioni, che la richiesta extragiudiziale di documenti ex art. 119 T.U.B. non vale di per sé a soddisfare l'onere probatorio in giudizio senza istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., e che la mancata sottoscrizione della banca non determina nullità del contratto bancario se risultano comportamenti concludenti. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che per eccepire la prescrizione la banca deve allegare l'inerzia del titolare e la volontà di profittarne, senza dover indicare subito le singole rimesse solutorie, spettando al correntista dimostrare l'apertura di credito idonea a spostare il dies a quo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, comunque, non risultava specificamente proposto in appello. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della società ricorrente alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società correntista. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la fondatezza delle domande di accertamento dell'illegittimità dei rapporti bancari e di rideterminazione del saldo. In particolare, ha ritenuto corretta la ripartizione dell'onere della prova in capo al correntista che agisca per contestare addebiti bancari e chiedere la ripetizione di somme, ha escluso che la mera diffida alla banca ex art. 119 T.U.B. bastasse a provare in giudizio l'inesistenza delle clausole o dei contratti senza una richiesta di esibizione formulata nel processo, ha confermato la legittimità dell'eccezione di prescrizione proposta dalla banca senza necessità di indicare le singole rimesse, e ha dichiarato inammissibile la censura sull'anatocismo e sulla delibera CICR perché non adeguatamente confrontata con la motivazione della sentenza impugnata. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore importo previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
il difetto di motivazione ricorre solo se la motivazione manca del tutto o è talmente contraddittoria/incongrua da non consentire di individuarla; nel caso concreto il vizio è escluso
richiamato come norma processuale dedotta nel primo motivo, ma non ritenuto violato
il vizio motivazionale è escluso perché la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è intelligibile
richiamato nel primo motivo quale parametro della motivazione
art. 111 Cost.
richiamato nel primo motivo, ma la sentenza d'appello è ritenuta adeguatamente motivata
consente la pattuizione di interessi superiori al tasso legale; il correntista deve provare l'assenza della relativa pattuizione
richiede la forma scritta funzionale nei contratti bancari e consente pattuizioni su interessi e condizioni economiche; la loro mancanza va provata da chi la allega
l'onere della prova dell'assenza di pattuizioni e dell'indebito grava sul correntista attore
attribuisce al cliente un diritto sostanziale a ottenere copia della documentazione; l'inadempimento della banca consente di chiedere l'esibizione ex art. 210 c.p.c., ma non trasferisce né elimina l'onere probatorio in giudizio
la mancata esibizione dei documenti può essere valutata dal giudice solo come argomento di prova, discrezionalmente
l'ordine di esibizione deve essere richiesto in giudizio; la richiesta extragiudiziale ex art. 119 T.U.B. non lo sostituisce
il divieto di anatocismo non è assoluto, poiché la capitalizzazione può essere consentita da convenzione successiva alla scadenza degli interessi
richiamato come norma che consente convenzioni giustificative dell'anatocismo nei rapporti bancari
delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamata in tema di adeguamento dell'anatocismo; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio della decisione di merito
richiamato in relazione alla dedotta tardività delle allegazioni della banca, censura non accolta
diffida del 4 giugno 2010 e riscontro del 16 giugno 2010
la richiesta documentale è rilevante sul piano sostanziale e può precedere la domanda di esibizione, ma non basta da sola a provare l'inesistenza delle clausole
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- Nelle controversie promosse dal correntista per contestare addebiti, clausole economiche e saldo finale del conto, l'onere di allegare e provare l'inesistenza delle pattuizioni contestate grava sull'attore, anche quando la prova abbia ad oggetto un fatto negativo.
- La richiesta extragiudiziale alla banca di consegna della documentazione ex art. 119 T.U.B. non sostituisce l'onere probatorio in giudizio: se la documentazione non è spontaneamente prodotta, la parte deve attivare gli strumenti processuali di esibizione, in particolare l'art. 210 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti.
- La mancata produzione del contratto bancario non comporta automaticamente la fondatezza della domanda del cliente, poiché l'assenza di pattuizioni può essere dimostrata anche con presunzioni e altri mezzi, ma sempre con prova specifica e non meramente assertiva.
- L'eccezione di prescrizione proposta dalla banca in un'azione di ripetizione di indebito è validamente sollevata con l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene, senza necessità di indicare subito le singole rimesse ritenute prescritte.
- La mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina, di per sé, nullità del contratto bancario per difetto di forma scritta, quando il requisito formale abbia funzione di protezione della conoscenza del contenuto contrattuale e risultino comportamenti concludenti dell'istituto.
- La censura di legittimità deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e rispettare l'onere di specificità e autosufficienza, indicando con precisione gli atti e i documenti rilevanti e il loro contenuto decisivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02497/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02501/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02502/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02503/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02506/2023 del 27/01/2023
- ordinanza_civile · 27 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02508/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →