Cassazione Civile, Ordinanza n. 09133/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TARI per omessa denuncia relativa agli anni 2010-2014, riferito a un appartamento in Roma locato alla ricorrente. L’immobile era stato oggetto di ristrutturazione e di variazione catastale, mentre il comproprietario locatore aveva continuato a versare il tributo nel periodo considerato. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che il pagamento effettuato dal comproprietario doveva valere anche per lei, escludendo così una ulteriore pretesa tributaria nei suoi confronti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del regolamento comunale TARI e della normativa di riferimento, assumendo che il locatore non fosse un terzo estraneo ma un comproprietario legittimato a pagare il tributo anche dopo la locazione. Con il secondo motivo ha lamentato omessa e contraddittoria motivazione per non avere la CTR considerato che i pagamenti prodotti in atti si riferivano proprio all’immobile in questione. La CTR aveva invece ritenuto la conduttrice obbligata alla denuncia della detenzione e al pagamento del tributo, escludendo rilievo al pagamento compiuto dal proprietario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che l’obbligo dichiarativo grava personalmente sul detentore e permane anche se il tributo sia stato versato dal proprietario; tuttavia il pagamento eseguito dal comproprietario/terzo produce effetto liberatorio verso l’ente impositore, impedendo una duplicazione dell’imposta, salvo la verifica della corrispondenza totale o parziale dell’importo versato al debito riferibile alla specifica situazione soggettiva del conduttore. Resta invece possibile l’irrogazione della sanzione per l’omessa dichiarazione.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione delle disposizioni regolamentari e legislative in tema di TARI.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato quale base normativa del potere regolamentare comunale in materia di TARI.
art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2019, n. 147
richiamato come fonte della disciplina del tributo sui rifiuti.
art. 1, comma 642, della legge 27 dicembre 2019, n. 147
indicato per affermare che soggetto passivo della TARI è chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
art. 6, comma 1, del regolamento comunale TARI
«chiunque (…) detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani»
stabilisce che il detentore è soggetto passivo della TARI.
art. 19, comma 1, del regolamento comunale TARI
pone a carico del detentore l’obbligo di dichiarare le circostanze rilevanti per l’applicazione della tassa, inclusi inizio, variazione e cessazione della detenzione.
art. 25, comma 2, del regolamento comunale TARI
richiamato per affermare che l’omessa dichiarazione può essere sanzionata amministrativamente.
richiamato per affermare che il pagamento del tributo può essere validamente eseguito da un terzo con efficacia liberatoria nei confronti del creditore.
art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130
richiamato per individuare il giudice di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In materia di TARI, l’obbligo dichiarativo relativo all’inizio della detenzione dell’immobile grava personalmente sul soggetto che detiene il bene e non può essere escluso dalla circostanza che il tributo sia stato pagato da altri.
- Il pagamento del tributo eseguito da un terzo, incluso il proprietario o comproprietario dell’immobile, può avere efficacia liberatoria verso l’ente impositore ai sensi dell’art. 1180 c.c., con conseguente preclusione di una duplicazione della pretesa tributaria nei confronti del detentore.
- La liberazione del detentore opera però solo nei limiti dell’effettiva corrispondenza tra quanto versato dal terzo e il debito riferibile alla specifica posizione soggettiva del contribuente, che può non coincidere con quella del proprietario.
- L’omessa dichiarazione della detenzione può restare autonomamente sanzionabile anche quando il tributo risulti pagato da un altro soggetto.
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