Cassazione Civile, Ordinanza n. 33468/2022 del 14/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di assistenza fiscale e tributaria relativo alla tenuta delle scritture contabili e alla predisposizione della dichiarazione dei redditi di una compagine familiare. Il cliente, dopo aver ottenuto in primo e secondo grado l’accertamento della responsabilità della società incaricata, ha resistito anche in cassazione. La società ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello con cinque motivi: 1) ha dedotto nullità per ultrapetizione/extrapetizione, sostenendo che la condanna sarebbe stata pronunciata per fatto del singolo professionista, mentre la domanda riguardava un diverso soggetto; 2) ha denunciato violazione di legge per avere il giudice di merito automaticamente ricondotto alla società la responsabilità per il fatto del socio/amministratore, senza accertare un effettivo incarico e i poteri di direzione e controllo; 3) ha censurato la condanna al risarcimento delle sanzioni fiscali, assumendo che tali pregiudizi non fossero conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e che il professionista avesse soltanto recepito i dati del cliente; 4) ha lamentato omesso esame del nesso causale tra inadempimento e danno; 5) ha contestato la prova del danno, sostenendo che non fosse dimostrato il pagamento delle sanzioni e che mancasse quindi la prova dell’effettivo esborso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, osservando che la domanda e la condanna erano sempre state riferite alla società, che la condotta del socio/amministratore non era estranea alla responsabilità della società, che i motivi terzo e quarto tendevano in realtà a una rivalutazione del merito, e che sulla prova del danno la sentenza di merito aveva correttamente valorizzato l’esistenza del debito erariale e la mancata contestazione di documenti attestanti imposte, interessi e sanzioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che, in parziale riforma della decisione del Giudice di Pace, aveva accertato la responsabilità della società per l’erronea assistenza fiscale e l’aveva condannata a risarcire il danno nella misura di euro 1.580,24 oltre interessi, con regolazione delle spese. In cassazione la Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese del giudizio e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per escludere il vizio di ultra/extrapetizione, poiché la condanna era comunque riferita alla società convenuta e non a un soggetto estraneo alla domanda
richiamati dalla ricorrente per contestare l’imputazione alla società della condotta del professionista; la Corte ha ritenuto corretta la ricondizione dell’attività del socio/amministratore alla responsabilità della società
richiamato in tema di nesso di conseguenza immediata e diretta del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a riesame del merito
richiamato quale norma sul contratto d’opera professionale; la Corte ha ritenuto che gli errori contabili e fiscali contestati rientrassero nell’attività professionale svolta dalla società
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sulla base della documentazione e delle circostanze non contestate
richiamati per contestare la valutazione probatoria; la Corte ha affermato che il giudice di merito ha legittimamente fondato la decisione su fatti e documenti non contestati
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamo al vizio di violazione di legge dedotto con i motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamo al vizio di nullità della sentenza per ultrapetizione
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamo al vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha escluso perché la doglianza si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
richiamato per evidenziare l’inosservanza degli oneri di specificità e localizzazione degli atti e dei fatti rilevanti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- In tema di responsabilità professionale della società che svolge attività tecnica o fiscale, la condotta del socio o amministratore che materialmente esegue la prestazione può essere imputata alla società quando l’attività professionale è svolta nell’ambito dell’organizzazione sociale e non è configurabile estraneità tra l’operato del professionista e quello dell’ente.
- Non sussiste vizio di ultrapetizione se il giudice condanna il convenuto per responsabilità derivante dall’attività del professionista che opera per la società, quando la domanda risarcitoria è stata proposta contro la società stessa e la decisione resta nell’alveo del rapporto dedotto in giudizio.
- Le censure formulate come violazione di legge o omesso esame di fatto non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito, specialmente quando investono l’accertamento del nesso causale o della concreta sussistenza dell’inadempimento.
- Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, può essere valorizzata l’esistenza di un debito fiscale e la prova documentale non specificamente contestata, senza che sia sempre necessaria la prova dell’avvenuto pagamento della somma se il pregiudizio consiste nell’insorgenza del debito gravante sul patrimonio del creditore.
- Il giudice di merito può fondare la decisione su fatti e documenti non contestati dalla controparte, in applicazione del principio di non contestazione e delle regole sull’apprezzamento delle prove.
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