Cassazione Civile, Ordinanza n. 33076/2022 del 09/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'autorità doganale ha richiesto IVA e accise per carburante acquistato nel territorio extradoganale di Livigno e trasportato oltre il valico di Passo Foscagno nei serbatoi di un automezzo dell'impresa, in quantità ritenuta eccedente la franchigia doganale. In primo grado gli avvisi erano stati annullati, ma in appello la decisione è stata riformata, ritenendo che la nozione di "serbatoio normale" ai fini dell'esenzione doganale dovesse limitarsi ai serbatoi installati originariamente dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo, con esclusione di serbatoi supplementari o maggiorati, anche se compatibili e omologati. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 107 del Reg. CE n. 1186/2009 sulla nozione di serbatoio normale; 2) omesso esame di un fatto decisivo per mancata verifica comparativa dei serbatoi e mancata acquisizione della documentazione di omologazione/immatricolazione; 3) violazione delle norme sul legittimo affidamento e dell'art. 10 l. n. 212/2000, con riferimento alla mancata applicazione di esclusioni su interessi e sanzioni; 4) violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 sulla colpa, sostenendo che l'omologazione e la carta di circolazione avrebbero legittimato il comportamento; 5) violazione dell'art. 6 d.lgs. n. 472/1997 sull'incertezza normativa oggettiva, dedotta come esimente non considerata dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato l'interpretazione restrittiva della nozione di "serbatoio normale" in materia di dazi doganali, limitandola ai serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo, con esclusione dei serbatoi aggiunti o maggiorati anche se tecnicamente idonei e omologati. Ha inoltre escluso che la giurisprudenza unionale richiamata dalla ricorrente, relativa alla tassazione dei prodotti energetici nel mercato interno, potesse estendersi alla disciplina doganale. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto comunque inammissibile perché diretto a contestare l'apprezzamento delle prove e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Gli ulteriori motivi sono stati reputati infondati: il legittimo affidamento non incide sulla debenza del tributo ma, al più, su sanzioni e accessori; la responsabilità amministrativa tributaria presuppone una condotta cosciente e volontaria, con presunzione di colpa e onere del contribuente di provare l'assenza di colpa; l'incertezza normativa oggettiva richiede un'incertezza inevitabile e oggettiva, non ravvisata nella specie. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata attività difensiva dell'Agenzia intimata.
Norme richiamate
art. 107 Regolamento (CE) n. 1186/2009
La nozione di serbatoio normale va interpretata restrittivamente in materia doganale e si riferisce ai serbatoi fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo, con esclusione dei serbatoi supplementari o maggiorati.
art. 282 TULD
Richiamato quale base normativa dell'accertamento doganale per la violazione contestata.
artt. 1 e 70 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati come norme impositive poste a fondamento degli avvisi di accertamento per IVA.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione riguarda un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni o argomentazioni; non consente rivalutazione del materiale probatorio.
art. 10, commi 1 e 2, L. n. 212/2000
Il legittimo affidamento può incidere su sanzioni, risarcimenti e accessori, ma non sulla debenza del tributo; l'esimente richiede ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione direttamente causativi dell'affidamento.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
Ai fini della responsabilità tributaria è sufficiente una condotta cosciente e volontaria; non occorre la prova del dolo o della colpa da parte dell'amministrazione, essendo il contribuente onerato di dimostrare l'assenza di colpa.
L'esimente per incertezza normativa oggettiva richiede una condizione di inevitabile e oggettiva incertezza sul contenuto della norma, valutabile in termini rigorosi; non basta un dubbio soggettivo del contribuente.
Regolamento (CE) n. 1697/79
Richiamato quale fonte del principio di affidamento in materia di diritti doganali non riscossi per errore dell'autorità competente.
art. 220, par. 2, lett. b), Regolamento (CEE) n. 2913/92
Richiamato per il principio che preclude il recupero dei diritti doganali non riscossi quando il debitore abbia agito in buona fede e l'errore sia imputabile ad un comportamento attivo dell'autorità.
art. 24, par. 2, primo trattino, direttiva 2003/96/CE
La nozione meno restrittiva di serbatoi normali elaborata in materia di tassazione dei prodotti energetici nel mercato interno non è applicabile alla diversa disciplina doganale.
Massime di principio
- In materia di dazi doganali sul carburante, il "serbatoio normale" va individuato restrittivamente nei serbatoi installati originariamente dal costruttore su tutti i veicoli dello stesso tipo; restano esclusi i serbatoi supplementari, maggiorati o comunque diversi da quelli standard di fabbrica, anche se omologati e compatibili con il mezzo.
- L'interpretazione delle norme che prevedono esenzioni o franchigie doganali deve essere stretta e non può essere estesa analogicamente a fattispecie non espressamente contemplate dalla disposizione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove o delle questioni di merito, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso.
- Il legittimo affidamento del contribuente può operare, se del caso, sugli accessori e sulle sanzioni, ma non elimina il presupposto oggettivo del tributo quando il fatto imponibile si sia comunque verificato.
- In tema di sanzioni tributarie, la responsabilità del contribuente presuppone una condotta cosciente e volontaria; l'amministrazione non deve provare in positivo dolo o colpa, restando a carico del contribuente la prova dell'assenza di colpa.
- L'esimente dell'incertezza normativa oggettiva è configurabile solo quando l'interpretazione della norma presenti un'incertezza inevitabile, oggettiva e verificabile dal giudice, non quando il dubbio resti confinato alla percezione soggettiva del contribuente o di operatori professionali.
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