Cassazione Penale, Ordinanza n. 09679/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800 di multa. L'unico motivo di ricorso censurava l'eccessività della pena, deducendo sia vizio di motivazione sia violazione di legge. La difesa chiedeva una riduzione del trattamento sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse correttamente valorizzato la personalità dell'imputata, gravata da recidiva specifica e infraquinquennale, nonché le modalità della condotta, consistite nella detenzione illecita di sostanze stupefacenti di diversa tipologia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla pena. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata era razionale e che la difesa sollecitava una diversa valutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente nei criteri di valutazione della pena, attraverso la valorizzazione della personalità dell'imputata e delle modalità della condotta.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito sulla misura della pena quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione razionale e non illogica dei criteri utilizzati per la commisurazione.
- Ai fini della determinazione della pena, è legittimo valorizzare in senso ostativo la personalità dell'imputato, inclusa la recidiva specifica e infraquinquennale, nonché le modalità concrete della condotta criminosa.
- La censura sull'eccessività della pena è manifestamente infondata quando si risolve nella contrapposizione di diversi apprezzamenti di merito rispetto a quelli compiuti dal giudice di appello.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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