Sentenza del 01/07/2015 n. 13474 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata dal professionista per gli anni dal 1999 al 2003. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 136/01/2009 depositata il 19 marzo 2009, aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo l’insussistenza di un’autonoma organizzazione: aveva considerato le spese per prestazioni di terzi riferite a servizi esterni alla competenza professionale, i relativi compensi (circa il 6-20% dei redditi) e i locali dello studio compatibili con l’attività. L’Agenzia ha proposto due motivi: violazione degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, contestando l’idea che l’attività intellettuale non possa mai essere autonomamente organizzata e sostenendo che andassero valutati beni strumentali, spese per lavoro e altri costi; e insufficiente e contraddittoria motivazione sull’accertamento dell’autonoma organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e rinviato ad altra Sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La CTR aveva errato nell’escludere in astratto che l’attività di un professionista intellettuale possa essere autonomamente organizzata: occorre invece verificare in concreto se vi siano beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o un impiego non occasionale di lavoro altrui. La Cassazione non ha stabilito definitivamente che l’IRAP fosse dovuta, né ha disposto direttamente il rimborso: tale valutazione spetta al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lett. c)
In sostanza, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1, è escluso dall'applicazione dell'IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata ed il requisito della autonoma organizzazione - il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità solo se congruamente motivato - ricorre quando il contribuente, per quanto qui interessa, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
L’attività di lavoro autonomo è esclusa dall’IRAP soltanto se manca un’autonoma organizzazione. Il requisito ricorre, secondo i criteri indicati dalla Corte, quando sono impiegati beni strumentali superiori al minimo normalmente necessario oppure ci si avvale non occasionalmente di lavoro altrui. La verifica è concreta e compete al giudice di merito.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1
La disposizione individua le attività di lavoro autonomo cui si applica il criterio dell’autonoma organizzazione richiamato dalla disciplina IRAP. La Corte la considera insieme agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/1997, senza attribuirle un’interpretazione autonoma ulteriore.
Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5
Sono le disposizioni processuali in base alle quali l’Agenzia ha formulato, rispettivamente, la censura di violazione di legge e quella relativa al vizio di motivazione. La Corte accoglie la prima censura e dichiara assorbita la seconda.
Massime di principio
- Non si può escludere l’IRAP per il solo fatto che il contribuente eserciti una professione intellettuale o che l’attività dipenda dalle sue capacità personali: va esaminata l’organizzazione concretamente impiegata.
- La presenza di uno studio e delle attrezzature normalmente indispensabili per esercitare la professione non basta, da sola, a dimostrare un’autonoma organizzazione. Occorre valutare se i beni eccedano il minimo necessario e se vi sia un impiego non occasionale di lavoro altrui.
- Il giudice di merito deve valutare complessivamente gli elementi concreti dell’attività e motivare adeguatamente l’accertamento; la relativa valutazione è sindacabile in cassazione se la motivazione non è congrua.
- La cassazione con rinvio per un errore nel criterio giuridico non determina automaticamente l’imponibilità o il rimborso: la verifica fattuale e la decisione finale spettano al giudice di rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13454 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13455 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13456 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13457 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13459 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 1 lug 2015Sentenza del 01/07/2015 n. 13461 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →