Cassazione Penale, Ordinanza n. 31788/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'ordinanza di archiviazione emessa dal G.i.p. a seguito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione se non presenta profili di abnormità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguardava una denuncia-querela per appropriazione indebita e contraffazione di marchi o segni distintivi ai danni della persona offesa, indicata anche quale legale rappresentante della società danneggiata. Il G.i.p. di Firenze, rigettata l'opposizione della persona offesa, disponeva l'archiviazione. La persona offesa proponeva ricorso per cassazione, tramite difensore, con due motivi: il primo denunciava violazione dell'art. 473 c.p.; il secondo denunciava violazione dell'art. 646 c.p., richiamando anche gli artt. 1141 e 1164 c.c. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio che l'ordinanza di archiviazione emessa a seguito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione quando non sia affetta da abnormità strutturale o funzionale; di conseguenza il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile de plano.
Norme richiamate
È la norma invocata nel ricorso per sostenere la violazione relativa all'appropriazione indebita, ma la Corte non esamina il merito della censura perché dichiara il ricorso inammissibile per difetto di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione.
È la norma invocata nel primo motivo di ricorso, relativa alla contraffazione di marchi o segni distintivi; anche su questo profilo la Corte non entra nel merito, fermandosi alla causa di inammissibilità.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sull'appropriazione indebita, senza che la Corte affronti il merito.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1141 c.c. nel secondo motivo, senza valutazione di merito da parte della Corte.
art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p.
È la base per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando l'impugnazione è proposta contro un provvedimento non impugnabile.
Consente la declaratoria di inammissibilità con procedura de plano.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari a seguito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è ordinariamente ricorribile per cassazione, salvo che presenti un vizio di abnormità strutturale o funzionale.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto contro un provvedimento non impugnabile, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), c.p.p. e può essere dichiarato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; se emergono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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