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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31708/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. e, comunque, manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena e confermato la sua responsabilità per il reato di sostituzione di persona aggravata. Con un unico motivo ha censurato la correttezza della motivazione posta a base della declaratoria di responsabilità, ma la Corte rileva che la doglianza era generica: non indicava in modo puntuale gli specifici elementi di fatto o di diritto trascurati dal giudice di merito e, in sostanza, mirava a ottenere una diversa ricostruzione del compendio probatorio e una rilettura dei fatti non consentita in sede di legittimità. La sentenza d'appello aveva ritenuto pienamente provato che il ricorrente avesse ottenuto una carta Postepay Evolution usando documenti falsi intestati a un terzo e che la discrepanza tra il numero della carta e quello riportato nel verbale di sequestro fosse riconducibile a un mero errore materiale, incapace di incrinare il quadro probatorio.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare in modo puntuale le ragioni della censura; la mancanza di tali requisiti comporta inammissibilità della doglianza.

  • art. 494 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di sostituzione di persona contestato e confermato in appello.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    Richiamato come circostanza aggravante della contestazione, senza specifico approfondimento autonomo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico: non basta contestare in modo generico la motivazione della sentenza impugnata, ma occorre indicare con precisione gli errori denunciati e i punti della decisione censurati.
  • La Corte di cassazione non può essere investita di una nuova valutazione del merito né di una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo vizi effettivi di legittimità.
  • Se la sentenza di merito offre una motivazione coerente e immune da vizi logici e giuridici, la deduzione che mira solo a sovrapporre una lettura alternativa dei fatti è inammissibile e manifestamente infondata.
  • La discrepanza meramente materiale tra dati riportati in un atto e dati risultanti dal compendio probatorio non è idonea, di per sé, a travolgere una motivazione sorretta da ulteriori elementi convergenti e solidi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in scrittura privata
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

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