Cassazione Penale, Ordinanza n. 31713/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta. Il ricorso articolava tre motivi: 1) vizio di motivazione sulla sussistenza, in capo al ricorrente, della qualifica di amministratore di fatto della società fallita; 2) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, sostenendo che l'esiguità dello stato passivo e il numero limitato di creditori insinuati escludessero la volontà di recare pregiudizio alla massa; 3) vizio di motivazione sul diniego di una pena sostitutiva, assumendosi che fossero presenti condizioni per una risposta sanzionatoria diversa da quella applicata. Con memoria difensiva si insisteva per l'accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi mirassero a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che fossero comunque manifestamente infondati. In particolare, ha confermato la ricostruzione dell'amministratore di fatto sulla base di plurimi elementi anche documentali; ha ritenuto non decisivo l'argomento tratto dall'esiguità dello stato passivo, valorizzando invece l'ampia esposizione debitoria e la sottrazione/occultamento della contabilità come indice della volontà di pregiudicare i creditori; ha considerato corretta la valutazione negativa sulla pena sostitutiva, anche alla luce dei precedenti penali dell'imputato in materia societaria e fiscale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, R.D. n. 267/1942
Individuano il titolo di responsabilità per concorso nel reato di bancarotta fraudolenta commesso nell'ambito della procedura fallimentare.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
la valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito
La Corte richiama il principio secondo cui in cassazione è preclusa una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, salvo vizi logici o giuridici della motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, salvo vizi di motivazione realmente rilevanti.
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un insieme di elementi anche documentali che evidenzino il possesso e l'esercizio effettivo e esclusivo dei poteri gestori e decisionali, specie in presenza di un'amministratrice formale assente.
- Ai fini del dolo nella bancarotta fraudolenta documentale o patrimoniale, non è decisivo il solo dato dell'esiguità dello stato passivo se emergono una rilevante esposizione debitoria e condotte di sottrazione o occultamento idonee a pregiudicare la massa dei creditori.
- Il diniego di una pena sostitutiva è sorretto quando il giudice valorizza elementi negativi sulla personalità dell'imputato, come precedenti specifici o reiterazione di reati della stessa specie, ritenendo non adeguata la diversa risposta sanzionatoria rispetto alle esigenze di risocializzazione e prevenzione.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e mira a una rivalutazione del merito, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31705/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31707/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31708/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31709/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31711/2025 del 23/09/2025
- ordinanza_penale · 23 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31714/2025 del 23/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →