Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 31707/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la sentenza di appello che aveva già confermato la condanna dell'imputata per il reato contestato. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. L'unico motivo censurava l'eccessività della pena, sostenendo in sostanza che la sanzione fosse troppo elevata. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente, rilevando che non era possibile ulteriormente ridurre la pena, anche perché erano già state concesse le attenuanti generiche nonostante numerosi precedenti specifici. La Corte ha inoltre qualificato il motivo come generico, poiché non indicava gli elementi concreti posti a base della censura, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Individua il reato di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio generale cui il giudice di merito deve aderire nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio generale per la commisurazione della pena e la valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare gli elementi posti a base della censura, altrimenti è generico e inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o contraria ai criteri legali di commisurazione.
  • La concessione delle attenuanti generiche può essere valorizzata dal giudice di merito per escludere ulteriori riduzioni della pena, specie in presenza di precedenti specifici dell'imputato.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere l'indicazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della censura; una doglianza meramente assertiva sulla eccessività della pena è generica e inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.