Cassazione Penale, Ordinanza n. 31711/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda due imputati condannati dalla Corte di appello, che in parziale riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato estinti per prescrizione diversi capi di imputazione e ha rideterminato la pena per i residui reati. Uno dei ricorrenti ha censurato, con unico motivo, la motivazione sulla propria responsabilità per un episodio di furto aggravato, deducendo violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio motivazionale; l'altro ha contestato il mancato riconoscimento dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, sostenendo che la sua esclusione avrebbe comportato la prescrizione del reato, oltre a criticare il relativo ragionamento della Corte di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi manifestamente infondati e anche generici, perché non confrontati in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e non idonei a mettere in discussione la ricostruzione probatoria basata su video-sorveglianza, tabulati e intercettazioni, nonché sulla configurabilità dell'aggravante relativa alla esposizione alla pubblica fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha confermato, per quanto qui rileva, la condanna per i residui episodi di furto aggravato, ritenendo corretta la motivazione della Corte di appello sia quanto alla responsabilità del primo ricorrente, sia quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede per il secondo. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla è stato liquidato alla parte civile per tardività delle conclusioni.
Norme richiamate
Il ricorso che contesti la valutazione probatoria deve confrontarsi specificamente con gli elementi posti a base della decisione; in mancanza, la censura è manifestamente infondata.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Il motivo di impugnazione deve indicare in modo specifico gli elementi a fondamento della censura; la genericità del motivo ne determina l'inammissibilità.
artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, c.p.
Concorso in furto aggravato; l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può concorrere con quella della violenza sulle cose, avendo diversa obiettività giuridica.
artt. 61, n. 2, 624 e 625, n. 7, c.p.
Furto aggravato contestato a uno dei ricorrenti; la Corte ritiene corretta la configurazione dell'aggravante e della conseguente qualificazione del fatto.
artt. 110, 624 e 625, nn. 2, 5 e 7, c.p.
Anche escludendo una delle aggravanti, il reato resterebbe furto pluriaggravato, con mantenimento di un termine prescrizionale più lungo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una decisione fondata su pluralità di dati probatori, la mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione non è sufficiente se non si confronta in modo puntuale con gli specifici elementi valorizzati dal giudice di merito.
- La censura sulla valutazione della prova è inammissibile o manifestamente infondata quando non indica quali elementi concreti renderebbero illogica o contraddittoria la motivazione impugnata.
- L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto è configurabile quando il proprietario non possa esercitare una vigilanza continua sul bene; essa può concorrere con l'aggravante della violenza sulle cose perché tutelano profili diversi.
- Ai fini della prescrizione, la permanenza di altre aggravanti rende irrilevante l'eventuale esclusione di una sola aggravante se il titolo rimane comunque quello di furto pluriaggravato.
- Il motivo di ricorso deve rispettare l'onere di specificità: la genericità della doglianza, specie se non aderente alla motivazione della sentenza impugnata, comporta inammissibilità del ricorso.
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