Cassazione Penale, Ordinanza n. 31705/2025 del 23/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per due gruppi di reati uniti dalla continuazione: al capo A, falsità materiale commessa da un privato e possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi; al capo B, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la condotta contestata al capo B sarebbe stata totalmente assorbita in quella del capo A, quindi non autonomamente punibile. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato elementi favorevoli alla concessione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la presentazione di un documento di identità all'autorità di controllo equivale, ai fini del reato di false dichiarazioni sull'identità, a declinare le proprie generalità conformemente a quanto indicato nel documento; ha inoltre escluso che tra il possesso/fabbricazione di documenti falsi e le false dichiarazioni sulla identità vi sia un rapporto di specialità, trattandosi di condotte differenti che possono concorrere. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e fondata sulla gravità del fatto, sulla negativa personalità dell'imputato e sull'assenza di resipiscenza. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
vincolo della continuazione
I reati contestati sono stati ritenuti uniti dal vincolo della continuazione.
art. 477 c.p.
Richiamato per la falsità materiale commessa da un privato, in concorso con le altre norme indicate nel capo A.
art. 482 c.p.
Richiamato quale norma applicata al fatto di falsità materiale commessa da un privato.
art. 497-bis, comma 2, c.p.
Richiamato per il possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi, contestato nel capo A.
art. 496 c.p.
Richiamato per il reato di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri contestato nel capo B.
art. 62-bis c.p.
Norma implicitamente evocata dal motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto congruamente motivato.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La presentazione di un documento di identità all'autorità preposta al controllo può integrare, ai fini dell'art. 496 c.p., una dichiarazione sulla propria identità personale, perché equivale a rendere le generalità corrispondenti a quelle riportate nel documento esibito.
- Tra il reato di possesso o fabbricazione di documenti di identificazione falsi e il reato di false dichiarazioni sulla identità personale non vi è un rapporto di specialità quando le fattispecie puniscono condotte diverse; in tal caso i reati possono concorrere.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individua elementi decisivi quali gravità del fatto, personalità negativa dell'imputato e assenza di resipiscenza; non è necessario confutare puntualmente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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