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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31709/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, censurando il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p. La Corte ha ritenuto il motivo generico, perché non specificava gli elementi fattuali e argomentativi idonei a mettere in discussione la motivazione della sentenza impugnata, e comunque manifestamente infondato, poiché il danno da reato deve essere lievissimo per integrare l'attenuante e, nel caso concreto, il pregiudizio era stato quantificato in almeno 100.000 euro, importo incompatibile con la speciale tenuità invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna per furto in abitazione aggravato e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo di ricorso sia generico ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. sia manifestamente infondato nel merito quanto al diniego dell'attenuante ex art. 62, n. 4, c.p.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 5, c.p.

    Richiamato come parte della contestazione aggravata del reato di furto in abitazione confermato in appello.

  • art. 624-bis, commi 1 e 3, c.p.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione contestato e oggetto della conferma di condanna.

  • art. 625, n. 2, c.p.

    Aggravante specificamente contestata e mantenuta nella decisione di merito.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    Attenuante invocata dal ricorrente; la Corte ribadisce che per operare il danno deve essere lievissimo e ne esclude l'applicazione nel caso concreto.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo è stato dichiarato generico perché privo degli elementi necessari a consentire al giudice dell'impugnazione di individuare con precisione le censure mosse alla motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che censura la motivazione deve essere specifico: non basta una critica assertiva, occorre indicare gli elementi di fatto e di diritto che rendono effettivamente illogica o carente la decisione impugnata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è manifestamente infondata quando il pregiudizio arrecato non sia di entità lievissima; la soglia applicativa dell'art. 62, n. 4, c.p. è particolarmente rigorosa.
  • In presenza di un danno quantificato in misura elevata, l'attenuante del danno di speciale tenuità non può essere riconosciuta, anche se la difesa invochi una complessiva modesta offensività del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurtoCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioParte generale

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