Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18497/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato la responsabilità penale di due imputati per gestione abusiva di rifiuti, contestata per una condotta realizzata a Melito Porto Salvo il 21 agosto 2015 e protratta nel tempo. In particolare, i giudici di merito avevano ritenuto provato, sulla base degli accertamenti della polizia giudiziaria e delle immagini di videosorveglianza, che gli imputati, insieme ad altri soggetti, avessero svolto in modo non occasionale plurime operazioni di carico, scarico, trasporto e incendio di rifiuti, soprattutto ferrosi, in una discarica abusiva vicina a un campo rom, percependo anche compensi per tali attività. Nel ricorso per cassazione si contestava, con i primi due motivi, la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una diversa lettura delle prove; con il terzo motivo si censurava il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità, mentre il terzo è stato ritenuto infondato perché la reiterazione della condotta e il profitto conseguito giustificavano il diniego, anche considerato che la pena era stata applicata al minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha confermato la lettura dei giudici di merito sulla sussistenza del reato di gestione abusiva di rifiuti, qualificato ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. 152/2006, oggi corrispondente all'art. 452-quaterdecies c.p., rilevando che le censure si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione delle prove. Ha inoltre ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche, valorizzando la reiterazione della condotta, il profitto ricavato e il fatto che la pena fosse già stata determinata nel minimo edittale. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 260 d.lgs. 152/2006

    Indicato come norma incriminatrice applicabile ai fatti di gestione abusiva di rifiuti, poi corrispondente all'art. 452-quaterdecies c.p.

  • art. 452-quaterdecies c.p.

    Richiamato come attuale riferimento normativo del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la decisione di merito sia sorretta da una motivazione razionale e da un puntuale esame degli elementi acquisiti.
  • La condotta di gestione illecita di rifiuti può integrare il reato quando risulti organizzata, reiterata nel tempo e connotata da una certa professionalità, anche sulla base di riscontri investigativi e videoriprese.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi quali la reiterazione della condotta e il profitto conseguito, specie se la pena sia stata già determinata nel minimo edittale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGestione rifiutiImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati ambientaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.