Cassazione Civile, Ordinanza n. 23672/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due proprietari convenivano in giudizio una società chiedendo la rimozione, a spese di quest’ultima, di un cancello e di una rete di recinzione installati su un tratto di strada privata di loro esclusiva proprietà, sostenendo che le opere fossero state apposte abusivamente e senza loro consenso, solo poco prima della citazione e comunque senza un valido titolo reale. In subordine, domandavano di essere autorizzati a provvedere essi stessi alla rimozione. La società si costituiva affermando che i manufatti erano stati realizzati anni prima con il consenso dei proprietari, nell’ambito di accordi collegati alla sistemazione della strada e alla costituzione di una servitù di elettrodotto; deduceva inoltre la necessità delle opere per proteggere i fondi dall’accesso di estranei e proponeva, in via subordinata, domanda di rimborso dei costi sostenuti. Il Tribunale respingeva le domande attoree ritenendo che dagli accordi e dalle prove testimoniali risultasse il consenso alla realizzazione delle opere e che, comunque, fosse sorto un rapporto obbligatorio a carico dei proprietari di mantenere i manufatti. La Corte d’appello confermava, affermando che dalle dichiarazioni testimoniali e dalla scrittura del 4.10.1995 emergeva un accordo non costitutivo di servitù, ma idoneo a far nascere un diritto personale della società al mantenimento dei manufatti. In Cassazione i ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica, per la pretesa inconciliabilità tra la scrittura del 1995 e il riconoscimento del consenso alla posa del cancello a monte e della recinzione; 2) violazione delle norme sulla forma scritta e sulla prova testimoniale, sostenendo che non poteva proversi oralmente un contenuto negoziale diverso da quello scritto e che la costituzione/promessa di servitù richiede forma ad substantiam; 3) violazione dei criteri ermeneutici, poiché la volontà comune avrebbe dovuto desumersi solo dal contratto scritto senza integrare il contenuto con elementi esterni; 4) ultrapetizione, perché la controparte non avrebbe chiesto il diritto di mantenere i manufatti e il giudice avrebbe pronunciato oltre la domanda; 5) nullità del patto per contrasto con il diritto di proprietà, poiché un obbligo perpetuo di mantenere opere sul fondo altrui limiterebbe illegittimamente la proprietà; 6) violazione dell’art. 936 c.c., perché, anche negato il diritto alla rimozione a opera dei proprietari, questi avrebbero dovuto poter rimuovere i manufatti costruiti sul proprio suolo, divenuti per accessione di loro proprietà. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha escluso la nullità della motivazione, rilevando che la sentenza impugnata esponeva compiutamente il percorso logico e gli elementi probatori posti a fondamento della decisione; ha affermato che la prova testimoniale può essere ammessa anche per chiarire la volontà delle parti in contratti soggetti a forma scritta, purché non si integri il contenuto del negozio con elementi estranei alla scrittura, e ha ritenuto che nel caso concreto il giudice di merito avesse correttamente ricostruito, sulla base delle risultanze istruttorie, un accordo obbligatorio tra le parti avente ad oggetto il mantenimento delle opere; ha escluso l’ultrapetizione, perché la società aveva sin dal primo grado dedotto l’esistenza di accordi e il diritto al mantenimento dei manufatti; ha respinto la censura di nullità del patto, osservando che i rapporti obbligatori tra proprietari possono avere contenuto analogo a quello di un rapporto reale, senza per ciò solo essere nulli; ha rigettato anche la censura sull’art. 936 c.c., rilevando che i proprietari erano decaduti dallo ius tollendi per effetto del decorso del termine di sei mesi dalla conoscenza dell’opera, oltre al fatto che era stato accertato il loro consenso alla realizzazione dei manufatti. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello di Bologna che aveva respinto l’appello dei proprietari e aveva riconosciuto, in sostanza, la legittimità del mantenimento dei manufatti installati dalla società sul tratto di strada privata. La Cassazione ha ritenuto corrette la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione degli accordi operata dai giudici di merito, escludendo vizi di motivazione, violazioni sulla forma scritta, ultrapetizione e violazione dell’art. 936 c.c. Ha inoltre disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La sentenza è nulla solo se manca la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente e logicamente articolata.
Richiama il dovere di motivazione della sentenza, ritenuto rispettato dalla Corte d'appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante non è stato ravvisato.
La prova testimoniale non è stata ritenuta preclusa nei limiti in cui serva a chiarire la volontà delle parti, mentre la forma scritta ad substantiam opera per la costituzione o promessa di diritti reali.
Nell’interpretazione del contratto occorre ricercare la comune intenzione delle parti; nei contratti a forma scritta la ricerca deve muovere dal testo scritto, senza integrare il consenso con elementi estranei.
Nessun vizio di ultrapetizione, poiché il diritto al mantenimento dei manufatti era stato introdotto già nelle difese della controparte e ripreso nel giudizio di merito.
Il diritto di proprietà non impedisce in assoluto la stipulazione di accordi obbligatori che impongano al proprietario un obbligo di pati sul proprio fondo, se frutto di consenso su diritti disponibili.
Il proprietario del fondo può opporsi alla costruzione del terzo entro sei mesi dalla notizia; nel caso concreto la facoltà di opporsi è stata ritenuta decaduta e comunque superata dal consenso accertato.
Le questioni non specificamente impugnate in appello restano coperte da acquiescenza tacita qualificata e non possono essere riproposte utilmente in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, la prova testimoniale può essere utilizzata per chiarire la volontà effettiva delle parti, ma non per integrare o sostituire il contenuto essenziale non risultante dal documento scritto.
- L’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti alla luce del testo negoziale e delle risultanze istruttorie, ma senza fondarsi su comportamenti o elementi estranei che valgano a creare un consenso non incorporato nella forma richiesta.
- Non ricorre ultrapetizione quando il giudice decide su un diritto o un’eccezione già introdotti dalle difese della controparte, anche se non formulati con la stessa identica terminologia della domanda principale.
- Tra proprietari di fondi confinanti possono validamente sorgere rapporti obbligatori atipici, anche con contenuto assimilabile a un vincolo reale di mantenimento di opere sul fondo, purché l’accordo abbia ad oggetto diritti disponibili e sia sorretto da un valido consenso.
- In materia di accessioni ex art. 936 c.c., il proprietario del suolo deve far valere tempestivamente l’opposizione alla costruzione del terzo entro il termine di sei mesi dalla conoscenza dell’opera; in difetto, la facoltà di richiedere la rimozione può decadere.
- La nullità della sentenza per difetto di motivazione richiede un deficit reale e decisivo dell’apparato argomentativo, non essendo sufficiente il dissenso della parte rispetto alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
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