Cassazione Civile, Ordinanza n. 29365/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di liquidazione per imposta di registro relativo all'anno 2012, con cui l'Ufficio aveva revocato le agevolazioni "prima casa" sul presupposto che l'acquirente fosse già proprietario di altro immobile nello stesso Comune. La Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo applicabile il beneficio perché l'immobile già posseduto era, secondo le circostanze concrete, inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato, anche per le ridotte dimensioni (2,5 vani). L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione e falsa applicazione della nota II-bis, parte I, dell'art. 1 del d.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo in sostanza che la presenza di un altro immobile di proprietà nello stesso Comune avrebbe dovuto escludere l'agevolazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che, in tema di agevolazione "prima casa", l'idoneità della casa già posseduta deve essere valutata non solo in senso oggettivo, ma anche in senso soggettivo, avuto riguardo alle esigenze abitative del contribuente e del suo nucleo familiare. Poiché la sentenza impugnata aveva correttamente applicato tali principi, ritenendo inidoneo l'immobile pre-posseduto per le sue ridotte dimensioni, il ricorso è stato rigettato. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione dell'intimato. È stato inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione della soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 1, nota II-bis, d.P.R. n. 131 del 1986
La presenza di altra casa di abitazione nello stesso Comune non esclude l'agevolazione se il bene già posseduto non è concretamente idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.
Il motivo di ricorso lo invoca per contestare il riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ritiene corretta la decisione di merito e infondato il censurato richiamo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo per la soccombenza di un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Corte cost. n. 203 del 2011
È richiamata quale conferma dell'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dell'agevolazione prima casa.
Cass. n. 100 del 2010
È citata come precedente aderente all'interpretazione secondo cui conta l'idoneità concreta dell'immobile preposseduto.
Cass. n. 18128 del 2009
È citata come precedente aderente all'interpretazione secondo cui conta l'idoneità concreta dell'immobile preposseduto.
Cass. n. 2565 del 2018
È richiamata per ribadire che l'idoneità dell'immobile va valutata sia oggettivamente sia soggettivamente.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni "prima casa", il possesso di un altro immobile nello stesso Comune non osta automaticamente al beneficio: occorre verificare se il bene preposseduto sia concretamente idoneo a essere destinato ad abitazione principale.
- L'idoneità della casa preposseduta va apprezzata sia in senso oggettivo sia in senso soggettivo, tenendo conto delle dimensioni, delle caratteristiche dell'immobile e delle effettive esigenze abitative dell'acquirente e del suo nucleo familiare.
- L'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti per il beneficio non può essere risolto in astratto, dovendo il giudice verificare in concreto la compatibilità dell'immobile già posseduto con le esigenze abitative del contribuente.
- L'interpretazione della disciplina fiscale sulle agevolazioni prima casa deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di favorire l'acquisto di un alloggio effettivamente funzionale ai bisogni abitativi dell'interessato.
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