Sentenza del 13/03/2015 n. 539 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Disposizioni di carattere generale - notificazioni - notifica a mezzo posta - valenza probatoria privilegiata - contestazione - querela di falso - necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria n. 43621/5338-2012, relativa a debiti tributari complessivi di circa 50.238,47 euro, contestando la mancata o irregolare notifica delle cartelle esattoriali, l'assenza dell'intimazione di pagamento prevista dall'art. 50 del D.P.R. 602/1973, la decadenza e la prescrizione dei crediti, l'insufficienza o tardività della documentazione prodotta, la mancata sottoscrizione e altri vizi formali dell'iscrizione ipotecaria. Ha inoltre chiesto il risarcimento dei danni per responsabilità aggravata. Equitalia ha sostenuto la regolarità delle notifiche, la definitività delle cartelle non impugnate e la legittimità dell'iscrizione ipotecaria.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provate la notifica delle cartelle e la legittimità dell'iscrizione ipotecaria. Le copie delle relate, degli estratti di ruolo e degli atti notificati, autenticate dal funzionario dell'agente della riscossione, sono state considerate sufficienti. Le operazioni dell'agente postale hanno valore probatorio privilegiato ai sensi dell'art. 2700 c.c.; la contestazione della veridicità della relata o della consegna richiede querela di falso, non una generica contestazione. È stato inoltre ritenuto non necessario l'avviso ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, perché l'iscrizione ipotecaria non costituisce esecuzione forzata. Per i crediti erariali è stato applicato il termine prescrizionale decennale, con estensione alle relative sanzioni. Il contribuente è stato condannato alle spese del doppio grado, liquidate in 5.500 euro oltre accessori; la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. è stata ritenuta generica e temeraria.
Norme richiamate
Art. 2700 codice civile
Le operazioni compiute dall'agente postale sono assistite da valenza probatoria privilegiata.
La relata e le attestazioni dell'agente postale fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti compiuti o attestati direttamente dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.
Art. 26 D.P.R. 602/1973
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento; nel caso concreto la documentazione prodotta è stata ritenuta idonea a dimostrare la regolarità e tempestività delle notifiche.
Art. 50 D.P.R. 602/1973
Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso.
L'avviso previsto dal comma 2 riguarda l'espropriazione forzata e non è stato ritenuto necessario per la sola iscrizione ipotecaria, che ha natura di garanzia reale e non esecutiva.
Art. 77 D.P.R. 602/1973
Decorso inutilmente il termine per il pagamento della cartella, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, secondo i presupposti previsti dalla legge.
Art. 19, comma 1, lett. e-bis, D.Lgs. 546/1992
Prevede l'impugnabilità dell'iscrizione ipotecaria; la relativa comunicazione ha invece funzione informativa e non costituisce autonomo atto impugnabile secondo la decisione.
Art. 5, legge 30/1997
Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto amministrativo rilasciati tramite sistemi informatici o telematici dal concessionario [...] qualora contengano apposita asseverazione.
Gli atti e le copie informatiche o telematiche del concessionario sono utilizzabili nella riscossione quando attestati quanto alla loro provenienza.
Art. 24 D.Lgs. 546/1992
La produzione documentale nel processo tributario è stata ritenuta tempestiva se effettuata entro il termine previsto prima dell'udienza di trattazione; la tardiva costituzione non impedisce automaticamente successive difese e produzioni nei termini.
Art. 96 codice di procedura civile
La domanda di risarcimento per responsabilità aggravata richiede una condotta processuale abusiva o temeraria adeguatamente dimostrata; una richiesta generica non è sufficiente.
Art. 78 D.P.R. 131/1986
Il termine dell'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.
Per i crediti erariali definitivamente accertati è stato applicato il termine prescrizionale decennale, ritenendo tali crediti autonomi e non riconducibili a prestazioni periodiche.
Articoli 2808 e seguenti codice civile
L'ipoteca attribuisce al creditore una garanzia reale e il diritto di soddisfarsi con preferenza sul ricavato dell'espropriazione; l'iscrizione ipotecaria non coincide necessariamente con l'avvio dell'esecuzione forzata.
Massime di principio
- Quando si contesta la consegna o il contenuto attestato nella relata di notifica postale, una contestazione generica non è normalmente sufficiente: occorre una contestazione specifica e, per negare fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale, può essere necessaria la querela di falso.
- L'agente della riscossione può dimostrare la notifica delle cartelle mediante copie conformi delle relate, ricevute di ritorno, estratti di ruolo e attestazioni del funzionario competente; il contribuente deve indicare con precisione quale documento, firma o contenuto contesta.
- La mancata produzione materiale dell'originale della cartella non comporta automaticamente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria, se la notifica, l'estratto di ruolo e gli altri documenti consentono di ricostruire la pretesa e la sua comunicazione.
- L'avviso di intimazione previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. 602/1973 riguarda l'espropriazione forzata e, secondo questa decisione, non è requisito generale per la sola iscrizione ipotecaria.
- La contestazione della prescrizione deve essere effettuata distinguendo la natura del credito: per i crediti erariali definitivamente accertati può operare il termine decennale, mentre per altre entrate o sanzioni possono applicarsi termini differenti secondo la disciplina specifica e gli eventuali atti interruttivi.
- Le cartelle regolarmente notificate e non impugnate diventano definitive; in seguito, l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria non consente normalmente di riaprire contestazioni già decadute, salvo vizi propri dell'atto o della notifica.
- La richiesta di risarcimento per responsabilità aggravata deve essere concreta, motivata e supportata da una condotta processuale abusiva; la mera soccombenza dell'agente della riscossione o l'illegittimità solo asserita dell'atto non bastano.
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