Sentenza del 13/03/2015 n. 457 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Evasione ed elusione - Società cooperativa di lavoro a mutualità prevalente ex art. 2512 cod. civ. - Inquadramento formale della cooperativa cui non corrisponde la realtà dei fatti - Forma cartolare di cooperativa solo per godere delle agevolazioni fiscali - Impresa individuale del gestore - E' tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata esclusa la reale natura di cooperativa di lavoro a mutualità prevalente, ritenendo che la forma societaria fosse stata utilizzata soltanto per beneficiare delle agevolazioni fiscali. L'attività è stata quindi qualificata, nella sostanza, come impresa individuale riconducibile al gestore, con conseguente inapplicabilità dei benefici fiscali riservati alle cooperative effettivamente mutualistiche.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la spettanza delle agevolazioni fiscali riconosciute alle società cooperative di lavoro a mutualità prevalente. Sebbene la cooperativa fosse formalmente costituita ai sensi dell'art. 2512 cod. civ. e avesse superato i controlli ministeriali, l'Amministrazione finanziaria ha potuto verificare in concreto la sussistenza dei requisiti tributari. Sono risultati decisivi la totale assenza di partecipazione dei soci lavoratori alla gestione, la loro esclusione dalle decisioni gestionali e commerciali e la mancata richiesta o riscossione delle quote associative, elementi indicativi di un inquadramento meramente cartolare dei lavoratori come soci.
Norme richiamate
Art. 2512 del codice civile
La qualificazione formale come cooperativa a mutualità prevalente non è sufficiente ai fini fiscali: devono essere concretamente verificati l'effettivo funzionamento mutualistico e la partecipazione dei soci alla vita e alla gestione della società.
Massime di principio
- Il rispetto formale dell'atto costitutivo, dello statuto e dei controlli amministrativi non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare la realtà sostanziale dell'attività ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali.
- Le agevolazioni riservate alle cooperative spettano solo quando la mutualità sia effettiva e non meramente documentale.
- La partecipazione dei soci lavoratori alla gestione, alle decisioni sociali e alla vita economica della cooperativa costituisce un elemento rilevante per dimostrare la genuinità del rapporto mutualistico.
- La mancata riscossione delle quote associative e l'esclusione dei soci dalle decisioni possono essere indici di una società solo apparentemente cooperativa.
- In presenza di una struttura formalmente cooperativa ma sostanzialmente diretta e gestita come un'impresa individuale, il giudice e l'Amministrazione finanziaria possono riqualificare l'attività e negare i benefici fiscali.
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