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Sentenza

Sentenza del 13/03/2015 n. 5070 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune aveva accertato l’ICI relativa al 1999 su alcune aree edificabili non denunciate, determinandone il valore sulla base dell’art. 7 del regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 1998. Dopo che la Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta aveva accolto il ricorso di N.G., la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva riformato la decisione, ritenendo legittima la determinazione dei valori per zone omogenee. In Cassazione N.G. ha proposto due motivi: ha contestato, da un lato, che il criterio per zone omogenee fosse contrario all’obbligo di valutare le aree edificabili secondo il loro valore venale; dall’altro, che il potere regolamentare previsto dal D.Lgs. n. 446/1997 avesse la sola funzione di limitare gli accertamenti e ridurre il contenzioso, senza definire le fattispecie imponibili. Ha inoltre denunciato vizi di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione, Sezione quinta civile, con decisione del 5 febbraio 2015 depositata il 13 marzo 2015, ha rigettato il ricorso: entrambi i motivi sono stati ritenuti infondati. I valori comunali determinati per zone omogenee non sono norme imperative che fissano in modo vincolante la base imponibile, ma costituiscono elementi presuntivi utilizzabili dal giudice per valutare il valore venale, anche con riferimento a periodi anteriori all’adozione del regolamento, senza applicazione retroattiva della norma. È rimasta quindi ferma la decisione della Commissione tributaria regionale. N.G. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 1.400 euro.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5

    La disposizione disciplina la valutazione delle aree edificabili ai fini ICI secondo il loro valore venale. I valori comunali per zone omogenee possono concorrere alla valutazione come elementi presuntivi, ma non sostituiscono in modo imperativo la determinazione del valore.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)

    Tali regolamenti non hanno infatti natura propriamente imperativa, ma svolgono funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, previsti dal D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 62-bis e 62-sexies, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in L. 27 aprile 1989, n. 154, ed atteggiandosi come mera fonte di presunzioni "hominis", vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti.

    Il Comune può determinare periodicamente valori venali di riferimento per zone omogenee per limitare il potere di accertamento. Tali valori non sono vincolanti né fissano autonomamente la base imponibile: costituiscono supporti presuntivi utilizzabili dal giudice, anche per periodi precedenti, senza che ciò comporti applicazione retroattiva della norma.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52

    La decisione richiama l’art. 52 quale fondamento regolamentare del potere comunale esercitato in materia di determinazione dei valori delle aree edificabili; la sua applicazione è letta congiuntamente all’art. 59, comma 1, lett. g), e alla funzione non imperativa dei valori di riferimento.

Massime di principio

  • I valori di aree edificabili stabiliti dal Comune per zone omogenee possono essere usati come indizi per stimare il valore venale ai fini ICI, ma non costituiscono una determinazione inderogabile della base imponibile né impediscono una valutazione concreta delle caratteristiche dell’area.
  • Valori comunali e dati medi possono essere utilizzati dal giudice anche per periodi anteriori all’adozione del regolamento, purché fungano da elementi presuntivi e non si applichi retroattivamente una norma impositiva.
  • La funzione dei valori comunali è anche quella di limitare gli accertamenti quando il contribuente dichiara un valore non inferiore a quello predeterminato; ciò non trasforma tali valori in criteri normativi che definiscono da soli la fattispecie imponibile.
  • La parte che perde il giudizio di legittimità può essere condannata alle spese, come avvenuto in questo caso con liquidazione di 1.400 euro a carico del ricorrente.

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