Sentenza del 13/03/2015 n. 542 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Ottemperanza - Esperibilità anche nei confronti dell'Agente della riscossione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava il nuovo piano di rateazione relativo a una cartella di pagamento di circa 319.554,82 euro, sostenendo che Equitalia non avesse dato esecuzione a una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva annullato il diniego della prima istanza di rateazione. Deduceva inoltre il difetto di motivazione del piano, con particolare riferimento agli interessi di mora e ai compensi di riscossione. La controversia riguardava quindi se fosse possibile impugnare ordinariamente il nuovo atto oppure se fosse necessario proporre un giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione del precedente giudicato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello e confermato l’inammissibilità del ricorso dichiarata in primo grado. Ha ritenuto che la società avesse sostanzialmente chiesto l’esecuzione di una sentenza già passata in giudicato e che, pertanto, l’unico rimedio fosse il giudizio di ottemperanza, non una nuova impugnazione ordinaria dell’atto di rateazione. Il giudice ha inoltre chiarito che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche nei confronti dell’agente della riscossione, pur essendo organizzato come società per azioni, poiché svolge attività di pubblico interesse ed è a totale partecipazione statale. Le ulteriori contestazioni su interessi, compensi e decadenza dalla rateizzazione sono rimaste assorbite. Le spese del giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 70 D.Lgs. 546/1992
Il giudizio di ottemperanza agli obblighi derivanti dalle sentenze delle commissioni tributarie
La norma costituisce il rimedio per ottenere l’attuazione concreta di una sentenza tributaria passata in giudicato quando l’amministrazione o il soggetto obbligato rimane inerte o adotta atti difformi dal giudicato.
Artt. 19 e seguenti D.Lgs. 546/1992
Disciplinano l’impugnazione ordinaria degli atti tributari. Tale rimedio non è appropriato quando la contestazione riguarda esclusivamente la mancata esecuzione o l’elusione di una precedente sentenza definitiva.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato vincola le parti e impedisce di rimettere in discussione una questione già definitivamente decisa; l’eventuale mancata attuazione deve essere fatta valere mediante ottemperanza.
Art. 19 D.P.R. 602/1973
Disciplina la rateazione delle somme iscritte a ruolo e la relativa decadenza, ma le questioni sostanziali su rate, interessi e compensi non sono state esaminate perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 22 Legge 241/1990
Si intende per pubblica amministrazione qualunque soggetto di diritto pubblico e di diritto privato limitatamente alla propria attività di pubblico interesse
Ai fini dell’attività di pubblico interesse, la nozione di pubblica amministrazione può comprendere anche soggetti formalmente privati.
Art. 23 Legge 241/1990
Estende la disciplina del diritto di accesso anche a gestori di pubblici servizi e soggetti assimilati, rafforzando l’equiparazione funzionale degli agenti della riscossione alla pubblica amministrazione.
Art. 112 c.p.c.
Impone la corrispondenza tra domanda e pronuncia; il giudice non è tuttavia tenuto a esaminare separatamente questioni rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Quando esiste una sentenza tributaria definitiva favorevole e l’amministrazione o l’agente della riscossione non la esegue, oppure emette un atto incompatibile con essa, il rimedio principale è il giudizio di ottemperanza ex art. 70 D.Lgs. 546/1992.
- Il giudizio di ottemperanza non è limitato agli enti pubblici formalmente intesi: può essere proposto anche contro l’agente della riscossione quando agisce nell’esercizio di funzioni pubblicistiche.
- Non è possibile aggirare il giudicato presentando una nuova impugnazione ordinaria contro un atto che riproduce la medesima questione già definita; ciò può comportare l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem.
- L’ottemperanza può essere utilizzata anche quando la sentenza non contiene istruzioni matematiche o operative dettagliate: il giudice dell’ottemperanza può delimitare la portata concreta del comando giudiziale.
- Le contestazioni autonome su interessi, compensi o decadenza dalla rateizzazione devono essere formulate con precisione e nei termini; tuttavia, se il ricorso è inammissibile per scelta del rimedio errato, tali questioni possono rimanere non esaminate.
- Prima di proporre una nuova impugnazione è necessario distinguere tra un nuovo atto autonomamente lesivo e un atto che costituisce soltanto mancata o inesatta esecuzione di un precedente giudicato.
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