Sentenza del 13/03/2015 n. 537 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Notificazioni - Notifica a mezzo del servizio postale - Formalità previste per le notifiche a mezzo ufficiale giudiziario - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la notificazione degli atti fiscali fosse invalida perché priva di formalità quali l'inserimento di numeri cronologici e la sottoscrizione dell'ufficiale notificatore. La contestazione riguardava, in particolare, l'applicabilità alla notifica postale eseguita direttamente dall'ente impositore delle formalità previste per le notifiche effettuate tramite ufficiale giudiziario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la notificazione a mezzo posta eseguita direttamente dall'ente impositore o accertatore non è soggetta alle formalità proprie della notificazione eseguita dall'ufficiale giudiziario, tra cui la numerazione cronologica e la firma. Tali adempimenti sono richiesti solo quando la notifica viene effettuata tramite ufficiale giudiziario; pertanto, la loro assenza non determina l'invalidità della notifica postale diretta dell'atto fiscale.
Norme richiamate
Disciplina delle notificazioni degli atti tributari a mezzo posta
La notifica postale eseguita direttamente dall'ente impositore o accertatore segue una disciplina propria e non richiede necessariamente le formalità previste per l'intervento dell'ufficiale giudiziario.
Formalità delle notificazioni eseguite dall'ufficiale giudiziario
L'inserimento dei numeri cronologici e la sottoscrizione sono formalità riferibili alle notifiche effettuate dall'ufficiale giudiziario e non possono essere automaticamente estese alle notifiche postali dirette dell'amministrazione.
Massime di principio
- Quando un ente impositore notifica direttamente un atto fiscale tramite il servizio postale, la validità della notifica non dipende dal rispetto delle formalità specifiche delle notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario.
- L'assenza di numero cronologico o firma dell'ufficiale notificatore non rende di per sé invalida una notifica postale diretta dell'ente.
- Per valutare la validità della notificazione occorre prima individuare il soggetto che l'ha eseguita e il procedimento concretamente utilizzato, distinguendo tra notifica diretta a mezzo posta e notifica tramite ufficiale giudiziario.
- Le formalità previste per una determinata modalità di notificazione non possono essere applicate automaticamente a modalità diverse, salvo che una specifica disposizione lo preveda.
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