Cassazione Penale, Ordinanza n. 17147/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo A) e ha confermato la condanna per la cessione di 2,59 grammi di hashish, con contenuto medio di principio attivo pari al 12%, ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che le due cessioni contestate nei capi A) e B) non sarebbero sufficienti a integrare un giudizio di abitualità ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse motivato in modo non illogico il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando: la distanza temporale di una settimana tra le due cessioni; il contesto del fatto, avvenuto in un luogo notoriamente frequentato da spacciatori; la mancanza di una stabile occupazione lavorativa; la pluralità di precedenti condanne per reati di notevole gravità; e una precedente applicazione del beneficio ex art. 131-bis in relazione a un furto aggravato del 2019, elemento considerato ostativo. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice per la cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità; la conferma di condanna riguarda la vendita di hashish in quantità modesta.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla norma; il diniego può fondarsi anche sulla negatività di uno solo di essi e risulta ostativo il giudizio di abitualità o la presenza di elementi sintomatici di non occasionalità della condotta.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere la possibilità di esonero dalla sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere negata quando, pur in presenza di un fatto di limitata offensività materiale, emergano elementi che esprimano non occasionalità o abitualità della condotta, anche se il numero degli episodi non è elevatissimo.
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., i criteri relativi alla particolare tenuità dell'offesa operano in senso cumulativo per il riconoscimento del beneficio, mentre il diniego può discendere dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
- Nel reato di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, la valutazione sulla particolare tenuità non dipende solo dalla quantità del principio attivo o dalla minima entità materiale, ma anche dal contesto, dalla reiterazione ravvicinata delle cessioni e dai precedenti penali dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la motivazione del diniego dell'art. 131-bis c.p. senza evidenziare reali vizi di legittimità può essere dichiarato inammissibile quando la motivazione di merito appaia congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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