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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35123/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo che i reati presupposti per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. non potevano essere utilizzati: (i) perché si trattava di sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) e non di vere e proprie condanne; (ii) perché, comunque, quelle pronunce erano già estinte ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., con estinzione degli effetti penali, per cui non sarebbero utilizzabili contro il soggetto (argomentando quindi errata valutazione della pronuncia di estinzione e dei suoi effetti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato il principio di diritto secondo cui le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) sono equipollenti alle sentenze di condanna ai fini dell'accertamento dei precedenti rilevanti. Ha inoltre rilevato che, nei fatti, almeno una delle sentenze applicative della pena nei confronti dell'imputato risaliva al 19 aprile 2017 e l'estinzione degli effetti penali è intervenuta successivamente (ordinanza del Tribunale di Sorveglianza del 21 novembre 2022); poiché il reato contestato è stato commesso l'11 maggio 2020, al momento del fatto l'imputato era ancora nella condizione di "condannato per delitti determinati da motivi di lucro", requisito rilevante per l'art. 707. Perciò la censura non ha retto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    La Corte ha interpretato la disposizione come reato presupponente la condizione del soggetto di "condannato per delitti determinati da motivi di lucro"; ha ritenuto che fosse correttamente accertata tale condizione per il periodo in cui è stato commesso il fatto.

  • art. 116 Codice della Strada

    Articolo richiamato quale altra imputazione contestata all'imputato; la sentenza di merito aveva già ritenuto sussistente la responsabilità anche per questa norma.

  • art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta)

    La Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui le sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamenti) sono equiparate, ai fini dell'accertamento dei precedenti, alle sentenze di condanna.

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'estinzione degli effetti penali della condanna. La Corte ha ricordato che l'estinzione degli effetti esclude lo status di "condannato" solo se intervenuta prima del fatto contestato; se l'estinzione è successiva, il precedente resta utilizzabile per accertare la condizione al momento del reato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria stabilita in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le sentenze di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) sono, ai fini dell'accertamento dei precedenti e dello status di "condannato", assimilate alle sentenze di condanna.
  • Per verificare se un precedente è utilizzabile come presupposto di un reato che richiede lo status di "condannato", rileva lo stato dell'imputato al momento in cui è stato commesso il nuovo fatto: se l'estinzione degli effetti penali è intervenuta dopo tale momento, il precedente resta efficace.
  • Se l'estinzione degli effetti penali (es. art. 445, comma 2, c.p.p.) è intervenuta prima della commissione del nuovo reato, il soggetto non può essere considerato "condannato" e il precedente non è utilizzabile per qualificazioni che richiedono tale stato.
  • Basta anche una sola precedente condanna (o sentenza di applicazione della pena) per delitti determinati da motivi di lucro per integrare la condizione richiesta dalla giurisprudenza quando la norma lo postula.
  • Nei ricorsi per cassazione è essenziale valutare con attenzione i fatti e le date rilevanti (date dei precedenti, data dell'eventuale estinzione, data del fatto contestato): errori in questa ricostruzione rendono il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile, con possibile condanna alle spese e a sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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