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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29512/2023 del 24/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da lavori appaltati a una ATI costituita tra due società per l'adeguamento della segnaletica verticale di una tangenziale. La società poi fallita agiva in via monitoria sostenendo che l'altra società avesse incassato i corrispettivi dalla committente senza riversare quanto dovuto alla mandante, oltre a non corrispondere il prezzo di materiale fornito. Ottenuto decreto ingiuntivo per oltre 1,9 milioni di euro, la destinataria proponeva opposizione deducendo che il credito fosse stato quasi integralmente regolato tramite pagamenti e compensazioni e che, per il residuo, operasse una compensazione con propri maggiori crediti risarcitori. Il Tribunale revocava il decreto e condannava l'opponente al pagamento di circa 1,23 milioni di euro. In appello, la società soccombente insisteva nel sostenere che la controparte dovesse provare l'esatto adempimento delle obbligazioni di rispettiva competenza, che una lettera di manleva dell'11 maggio 2005 avrebbe imposto la compensazione di ulteriori somme e che il giudice dovesse acquisire ulteriore istruttoria; sosteneva inoltre che il regolamento interno dell'ATI fosse superato da tale lettera e che si fosse verificato un accollo dei debiti della mandante. La Corte d'appello rigettava il gravame. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi, entrambi incentrati su violazione di norme sostanziali e processuali, omesso esame della lettera di manleva, errata distribuzione dell'onere della prova, mancata ammissione dell'istruttoria e preteso errore nella ricostruzione contabile e nella gestione della compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo promiscuo, sovrapponendo censure eterogenee; che, trattandosi di "doppia conforme", non era proponibile il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. senza specifica indicazione delle divergenti ragioni di fatto delle due decisioni di merito; che la ricorrente non aveva trascritto né il contenuto della lettera di manleva né gli specifici passaggi dell'appello nei quali la questione era stata riproposta; che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito della ricostruzione contabile, non consentita in cassazione; e che la Corte d'appello aveva congruamente motivato il diniego di ulteriori mezzi istruttori, ritenendo già sufficienti i dati acquisiti e la questione risolvibile in diritto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e ai conseguenti oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte rileva che l'eccezione di compensazione deve essere provata da chi la solleva.

  • art. 1252 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non emerge una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non sviluppa una specifica ratio su tale norma.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non affronta nel merito una responsabilità da inadempimento, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova incombe su chi propone la domanda o l'eccezione; nel caso di specie, poiché era dedotta un'eccezione di compensazione, spettava alla parte che la invocava provarne i fatti costitutivi.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate; la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non emerge una violazione accolta dalla Corte.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude che vi sia spazio in cassazione per una rivalutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che non può essere chiesta una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di specifica applicazione decisoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non riscontra vizi motivazionali idonei all'accoglimento.

  • art. 191 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'istruttoria; la Corte ritiene legittimo il diniego di ulteriori prove perché il giudice era già in possesso di elementi sufficienti.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non incide sull'esito, poiché la censura istruttoria è stata giudicata infondata/inammissibile.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la doglianza relativa al mancato approfondimento istruttorio in appello.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non emerge una specifica applicazione favorevole.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Usato per dedurre violazione di legge; la Corte osserva che, nel caso concreto, le censure mascheravano una richiesta di riesame del merito.

  • art. 360 c.p.c., n. 4

    Invocato per asserita nullità della sentenza o del procedimento; la Corte non ravvisa vizi rilevanti.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame è dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme e per mancata specificazione del fatto storico decisivo, del suo dato testuale e della sua deduzione nei precedenti gradi.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse rationes decidendi dei due gradi di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta, oltre al come e quando sia stato dedotto.

  • art. 369 c.p.c.

    È necessario depositare e indicare gli atti rilevanti per consentire il controllo di legittimità sul fatto asseritamente omesso.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    A seguito del rigetto/inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Chi eccepisce la compensazione deve provare i fatti costitutivi dell'eccezione, non potendo invertire l'onere probatorio a carico della controparte.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione del fatto storico, del dato testuale o extratestuale da cui risulta, del momento processuale in cui è stato discusso e della sua decisività; la mancata trascrizione dell'atto o del documento impedisce il controllo di legittimità.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una nuova valutazione del merito o della prova, nemmeno sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione.
  • Il giudice di merito può negare ulteriori mezzi istruttori quando ritenga già sufficientemente acquisiti i dati necessari alla decisione e la questione sia risolvibile in diritto.
  • Per i rapporti economici interni a un'ATI o a un assetto contrattuale analogo, la parte che pretende di ribaltare costi o somme sull'altra deve dimostrarne la riferibilità specifica alle prestazioni di competenza dell'altra parte.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoCompensazioneProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoBuona fede e correttezzaGiudicato

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