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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04300/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per la detenzione e la vendita di 88 DVD contenenti opere dell'ingegno musicali e cinematografiche contraffatte e prive del marchio SIAE. Con il primo motivo ha contestato la correttezza della motivazione relativa alla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 171-ter, comma 1, l. n. 633/1941 e all'art. 648 c.p., sostenendo in sostanza l'insufficienza o erroneità della valutazione delle prove circa la destinazione alla vendita dei supporti abusivamente modificati. Con il secondo motivo ha censurato l'eccessività del trattamento sanzionatorio, deducendo la sproporzione della pena applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché sostanzialmente ripetitivo di censure già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la quale aveva adeguatamente argomentato sulla destinazione alla vendita dei DVD abusivamente modificati. Il secondo motivo è stato dichiarato generico e comunque inammissibile, poiché il giudizio di pena era stato congruamente motivato in relazione alle modalità del fatto e non vi era spazio per un sindacato di legittimità sulla base di una motivazione conforme agli artt. 132 e 133 c.p. La Corte ha inoltre ribadito che il giudice non è tenuto a esaminare singolarmente tutti gli elementi dell'art. 133 c.p., essendo sufficiente indicare quelli ritenuti di maggiore rilievo nel complessivo giudizio discrezionale. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 171-ter, comma 1, l. n. 633/1941

    Norma incriminatrice richiamata per la detenzione e la vendita di supporti contenenti opere dell'ingegno contraffatte e prive del marchio SIAE.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata nel capo d'imputazione insieme alla disciplina sul materiale contraffatto; dal testo non emerge una specifica qualificazione ulteriore da parte della Corte.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro di legalità e di correttezza del giudizio sul trattamento sanzionatorio, sindacabile in cassazione solo se la motivazione non è conforme alla legge e ai canoni logici.

  • art. 133 c.p.

    La Corte afferma che, ai fini della motivazione della pena, non è necessario analizzare singolarmente tutti gli elementi elencati nella norma, bastando l'indicazione di quelli di maggiore rilievo nel giudizio complessivo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare censure già specificamente esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
  • Il sindacato della Cassazione sul trattamento sanzionatorio è limitato alla verifica della congruità e logicità della motivazione; quando la pena è motivata in modo conforme agli artt. 132 e 133 c.p., non è consentita una rivalutazione del merito.
  • Ai fini della motivazione sulla pena, il giudice non deve analizzare uno per uno tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo di quelli ritenuti decisivi nel caso concreto.
  • La deduzione sul quantum di pena è inammissibile se formulata in modo generico, senza indicare specifiche illogicità o violazioni dei criteri legali di commisurazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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