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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29555/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a imposte dichiarate ma non versate per l’anno d’imposta 2012. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente e annullato integralmente la cartella, ritenendo insufficiente la motivazione dell’atto, in particolare quanto al calcolo degli interessi. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 25 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la cartella era conforme al modello ministeriale e che, per una cartella da controllo automatizzato su imposte dichiarate e non versate, la motivazione sugli interessi è sufficiente se richiama la dichiarazione, il debito d’imposta e il periodo di competenza, poiché il criterio di liquidazione è predeterminato per legge; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe pronunciato ultra petita annullando l’intera cartella nonostante la doglianza della contribuente riguardasse solo gli accessori. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame delle questioni rimaste assorbite, ivi compresa quella dell’asserito anatocismo, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, in materia di cartella ex art. 36-bis, la motivazione relativa agli interessi è sufficiente se consente di individuare il debito d’imposta, il periodo di riferimento e il criterio legale di calcolo, trattandosi di operazione matematica predeterminata ex lege.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato come parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostanziale in tema di riscossione e motivazione della cartella.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare la violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia ultra petita.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come regola di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura di ultra petita è stata dichiarata assorbita.

  • art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella disciplina della cartella e della riscossione.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella disciplina della cartella e della riscossione.

  • art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata nella disciplina della cartella e degli interessi.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Considerato la base del controllo automatizzato da cui è scaturita la cartella, con conseguente motivazione semplificata quanto agli interessi.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è sufficientemente motivata quanto agli interessi quando richiama la dichiarazione da cui deriva il debito, il periodo di competenza e l’operazione di liquidazione, poiché il criterio di calcolo è predeterminato dalla legge.
  • Quando la pretesa fiscale deriva da imposte dichiarate e non versate, la motivazione della cartella non deve necessariamente esporre un calcolo analitico ulteriore degli interessi, se l’atto consente di comprendere il titolo e il criterio legale della liquidazione.
  • Se la cassazione accoglie il primo motivo relativo a un vizio fondante della sentenza impugnata, il secondo motivo resta assorbito.
  • In caso di cassazione con rinvio, il giudice di merito deve riesaminare le questioni non decise o rimaste assorbite e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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