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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13521/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un investimento di euro 10.925,47 effettuato da una risparmiatrice tramite un dipendente della banca. In primo grado il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti dell'istituto di credito, condannando invece il dipendente. La Corte d'appello ha confermato il rigetto nei confronti della banca, valorizzando sia il rapporto fiduciario con il preposto sia la condotta gravemente incauta della cliente, segnata da anomalie percepibili da chiunque avesse minima esperienza bancaria. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c., sostenendo che la banca risponde del fatto illecito del dipendente ogniqualvolta il fatto sia stato agevolato o prodotto da condotte riconducibili all'attività lavorativa, anche se il dipendente abbia agito oltre i limiti delle mansioni o all'insaputa del datore; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 2049 c.c., lamentando che i giudici di merito avessero trascurato un documento disconosciuto e altri elementi probatori, oltre alla condanna penale già subita dal dipendente, dalla quale la ricorrente pretendeva di desumere prova del danno, del suo ammontare e del nesso causale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore è esclusa quando il danneggiato tenga una condotta agevolatrice connotata da anomalia, se non di collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole del promotore: tale apprezzamento di fatto era stato compiuto dalla Corte territoriale ed era insindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e perché la censura sull'art. 116 c.p.c. era fuori bersaglio: la violazione di tale norma è denunciabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non invece quando si contesti soltanto una cattiva valutazione del materiale probatorio. Anche il richiamo alla sentenza penale di condanna del dipendente è stato reputato non decisivo, poiché il comportamento penalmente rilevante del preposto non esclude, in presenza di condotta anomala dell'investitore, l'estraneità della banca al fatto e dunque il difetto del nesso causale richiesto per l'art. 2049 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2049 c.c.

    La banca risponde dei danni arrecati dai propri incaricati quando il fatto illecito sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni; la responsabilità è però esclusa se il danneggiato ha tenuto una condotta agevolatrice anomala, tale da interrompere il nesso causale e rendere la banca assolutamente estranea al fatto del promotore.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello che l'ordinamento le riconosce o ha violato una specifica regola legale di valutazione; non è invece censurabile come violazione dell'art. 116 la sola contestazione del cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La contestazione del cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova può essere veicolata solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale ancora sindacabile in cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'intermediario per il fatto illecito del dipendente o promotore finanziario richiede che la condotta dannosa sia legata all'esercizio delle incombenze affidate da un nesso di occasionalità necessaria; tale nesso può venire meno quando il cliente abbia tenuto un comportamento anomalo e consapevolmente agevolatore della violazione.
  • Il comportamento doloso o penalmente rilevante del preposto non basta, di per sé, a fondare la responsabilità della banca se, sul piano causale, l'investitore ha posto in essere condotte tali da rendere la banca estranea al fatto.
  • La denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo se il giudice abbia attribuito alla prova un valore giuridicamente errato o abbia disatteso una specifica regola legale di valutazione; non basta lamentare una valutazione di merito ritenuta insufficiente o sbagliata.
  • In cassazione le doglianze devono essere specifiche e decisive: il ricorrente deve indicare con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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