Cassazione Civile, Ordinanza n. 27546/2021 del 11/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasceva dalla risoluzione, da parte del comune, di una convenzione urbanistica stipulata con una società cooperativa edilizia, convenzione finalizzata alla cessione del diritto di superficie per la realizzazione di un parcheggio. La società aveva impugnato l’atto comunale davanti al giudice amministrativo, ottenendo in primo grado una pronuncia favorevole, poi riformata in appello dal Consiglio di Stato, che aveva accolto l’appello del comune e respinto il ricorso della società. In Cassazione la società ha proposto un unico motivo, denunciando ai sensi degli artt. 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.c. il difetto assoluto di giurisdizione, prospettando un arretramento/difetto/eccesso di potere giurisdizionale e un diniego di giustizia. In particolare ha sostenuto che il Consiglio di Stato avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sulla domanda di ripetizione di indebito e avrebbe dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno, qualificandola come nuova rispetto a quella proposta in primo grado. La ricorrente ha inoltre richiamato un asserito profilo di rilevanza eurounitaria della controversia e ha chiesto anche la rimessione in termini per il deposito della memoria, deducendo un problema tecnico nel deposito telematico dovuto al mancato aggiornamento del software; tale istanza è stata respinta per assenza di una causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto anzitutto non accoglibile l’istanza di rimessione in termini perché il mancato completamento del deposito telematico dipendeva da un difetto di aggiornamento del software nella disponibilità del difensore, quindi non da una causa non imputabile in senso tecnico. Nel merito processuale ha poi escluso che le censure sulla omessa pronuncia e sulla declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria integrassero un vero motivo attinente alla giurisdizione denunciabile ex art. 362 c.p.c., poiché il Consiglio di Stato aveva comunque deciso sulle domande accessorie e consequenziali con motivazione di rito e di merito, sicché si trattava al più di errori in iudicando o in procedendo, non di diniego o radicale rifiuto di giurisdizione. È stata inoltre esclusa la configurabilità di un vizio di eccesso di potere giurisdizionale per contrasto con il diritto eurounitario. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e a versare l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per meri errori di giudizio o di procedura
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione del vizio dedotto
ha disciplinato la trattazione camerale del ricorso
art. 153, secondo comma, c.p.c.
la rimessione in termini richiede una causa non imputabile, che deve essere assoluta e causalmente riferibile alla decadenza
richiamato come base della risoluzione della convenzione urbanistica per inadempimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato eventualmente dovuto
Massime di principio
- L’impugnazione ex art. 362 c.p.c. delle sentenze del Consiglio di Stato è ammissibile solo quando la censura investa realmente un profilo di giurisdizione, cioè un diniego di tutela derivante dall’estraneità della domanda al potere del giudice speciale; non basta dedurre omessa pronuncia, errori di qualificazione della domanda o vizi di rito/merito.
- Se il giudice amministrativo ha comunque esaminato le domande consequenziali o accessorie e le ha respinte per ragioni di rito o di merito, la doglianza che contesti tale decisione attiene, al più, a errores in iudicando o in procedendo e non al difetto di giurisdizione.
- La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile in senso rigoroso, caratterizzata da assolutezza e da un nesso causale con la decadenza; un malfunzionamento riconducibile alla mancata diligenza nell’aggiornamento dello strumento informatico del difensore non integra di per sé tale presupposto.
- Il richiamo al diritto dell’Unione europea non trasforma automaticamente un errore decisorio del giudice speciale in eccesso di potere giurisdizionale: occorre che l’interpretazione adottata renda non effettiva la tutela giurisdizionale in violazione del quadro eurounitario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27533/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27534/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27535/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27536/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27537/2021 del 11/10/2021
- ordinanza_civile · 11 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27538/2021 del 11/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →