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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16882/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di riesame del decreto di sequestro di un dispositivo cellulare (iPhone XS). Il ricorrente deduce violazione del principio di proporzionalità per l'acquisizione integrale dei contenuti mediante copia forense senza indicazione di un perimetro temporale e senza specificazione dei parametri di ricerca collegati ai fatti investigati; lamenta inoltre l'assenza di individuazione delle esigenze probatorie alla base del vincolo e sostiene che il sequestro abbia valore esplorativo.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che il decreto di convalida del sequestro abbia indicato la pertinenzialità del telefono con l'indagine, descrivendo anche limitazioni dei contenuti da acquisire (estrapolare chat, immagini e altri contenuti multimediali relativi alla provenienza dei componenti delle vetture e all'utilizzo/destinazione del compendio illecito). La mancanza di delimitazione temporale nel decreto di convalida è stata invece spiegata nell'ordinanza del Tribunale del riesame: data la fase investigativa e la modalità di acquisizione (attività di polizia giudiziaria a sorpresa), non era possibile una specificazione temporale senza rischio di perdita di dati rilevanti. Il ricorso non ha contestato in modo specifico questo percorso logico e quindi è stato ritenuto inammissibile per carenza di specificità. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Dispositivo normativo richiamato per motivare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo relativo ai reati per i quali procede l'indagine; citato per evidenziare la pertinenzialità del telefono rispetto all'attività investigativa.

  • art. 697 cod. pen.

    Altro capo di imputazione richiamato nel quadro della indagine; contribuisce a motivare la necessità del sequestro del dispositivo come fonte di prova.

  • l. 2 ottobre 1967, n. 895

    l. 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma richiamata nel contesto dei reati oggetto d'indagine (indicata nel dispositivo), che collabora alla ricostruzione della fattispecie per cui si ricerca prove sul dispositivo.

  • l. 18 aprile 1975, n. 110

    l. 18 aprile 1975, n. 110

    Altro riferimento normativo menzionato nel provvedimento istruttorio; rilevante per l'inquadramento penale della vicenda.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7219 del 27/01/2026; Sez. 2, n. 38571 del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025)

    Sez. 1, n. 7219 del 27/01/2026; Sez. 2, n. 38571 del 08/10/2025; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025

    Principi consolidati secondo i quali, con riferimento al sequestro di telefoni cellulari, la delimitazione temporale può non essere rigidamente richiesta quando il sequestro è avvenuto a sorpresa nell'ambito di attività investigativa delle forze di polizia; è invece necessario indicare, anche sinteticamente, le informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione dei dati rilevati e le ragioni della limitazione temporanea nella disponibilità dei dati.

  • Giurisprudenza sull'inammissibilità per carenza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016)

    Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016

    E' necessario che il ricorso si confronti specificamente con il percorso logico-motivazionale della decisione impugnata; affermazioni generiche non ancorate al caso concreto determinano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Il sequestro di un cellulare è legittimo se è adeguatamente motivata la pertinenzialità del dispositivo rispetto ai reati investigati; non è sufficiente la genericità.
  • Quando il sequestro avviene a sorpresa nell'ambito di attività di polizia giudiziaria, l'assenza di una precisa delimitazione temporale nel decreto di convalida può essere giustificata per evitare la perdita di dati potenzialmente rilevanti, purché siano comunque indicati i contenuti e i criteri di ricerca rilevanti per l'indagine.
  • Il decreto di convalida deve indicare, anche sinteticamente, quali tipologie di dati si intendono acquisire (es. chat, immagini, file multimediali) e le ragioni dell'accesso, per evitare un sequestro meramente esplorativo.
  • Un ricorso contro provvedimenti di sequestro che si limiti ad asserzioni generiche e non confuti specificamente il percorso motivazionale del giudice di merito rischia l'inammissibilità per mancanza di specificità.
  • In fase di riesame e di convalida, è fondamentale documentare le esigenze probatorie che giustificano l'ablazione; tuttavia la forma e il grado di dettaglio richiesti possono variare a seconda delle circostanze (es. sorprendente acquisizione sul posto).
  • Le parti soccombenti in ricorso inammissibili possono essere condannate al pagamento delle spese processuali e a somme equitative alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.1 c.p.p.

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